Contratto badante convivente

Contratto per badante e badante convivente

Articolo aggiornato al Gennaio 2024.

Quando si parla di badanti e di anziani, è importante subito chiarire alcune parole chiave che ci accompagneranno in tutto l’articolo.

Di seguito l’argomento contratto badanti trattato nella sua interezza, una guida completa.

Non è facile muoversi nella selva burocratica che ordina le faccende contrattuali, soprattutto quando si tratta di stipulare contratti delicati e importanti come quello per una badante.

Se hai bisogno di aiuto per capire o per stipulare il tuo  “contratto badante 2023 o 2024”, ecco una serie di utili informazioni ed indicazioni.

INDICE:

L’Agenzia delle Entrate con circolare del 3 gennaio 2005, n. 2, ha dichiarato non autosufficienti i soggetti incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:

  • assunzione di alimenti;
  • espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
  • deambulazione;
  • indossare gli indumenti.

Gli anziani non autosufficienti possono essere affetti da malattie generiche o specifiche della terza età, come le demenze e l’Alzheimer. Per definire una persona come non autosufficiente la malattia deve incidere nella quotidianità della persona limitandone la vita di relazione, sociale e lavorativa. Più in generale quindi, sono considerate non autosufficienti le persone che hanno bisogno di sorveglianza continuativa.
Al contrario invece, è definita autosufficiente una persona in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.

L’anziano autosufficiente è dunque colui che è capace di lavarsi e cucinarsi i pasti da solo, ma anche solamente camminare e muoversi negli spazi di casa senza dispositivi di assistenza alla mobilità.

Il “contratto per lavoro domestico” può essere utilizzato esclusivamente per l’assunzione diretta della badante convivente da parte dell’assistito o della sua famiglia e, a causa delle sue particolarità ed agevolazioni fiscali e contributive, non può essere utilizzato da altri soggetti.

Pertanto, tra l’assunzione diretta e quella tramite un’agenzia interinale riconosciuta dal ministero, varieranno le condizioni economiche applicate poiché verrà utilizzato un diverso contratto di lavoro.

Contratto per badante – 1) Area dei servizi familiari:

I livelli di contratto “A, A Super e B” sono riferiti a lavoratori che svolgono mansioni relative alla vita familiare e non addetti all’assistenza di persone;

Livello A e A Super: lavoratori senza esperienza professionale o con un’esperienza professionale non superiore ai 12 mesi (maturata anche presso datori di lavoro diversi), che svolgono compiti generici, manuali o di fatica, di natura esecutiva, sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Sono assistenti familiari generici, escludendo assistenza diretta alle persone.

Livello B: lavoratori con esperienza superiore ai 12 mesi, che svolgono mansioni, sempre di natura esecutiva, implicanti specifiche capacità professionali. E’ il livello relativo al collaboratore familiare generico per incombenze relative al normale andamento familiare, pulizia e riassetto della casa.

Contratto badante – 2) Area dell’assistenza:

Gli altri livelli sono invece dedicati ai lavoratori addetti all’assistenza e alla cura delle persone, con mansioni di carattere non sanitario.

Livello B Super lavoratori che assistono persone autosufficienti, svolgendo mansioni connesse al vitto ed alla pulizia della casa.

Livello C Super lavoratori che possiedono specifiche capacità professionali, che gli permettono di svolgere la propria attività godendo di totale autonomia e responsabilità. Viene qui inquadrato l’assistente a persone non autosufficienti, senza diploma professionale, che svolge anche le mansioni connesse al vitto ed alla pulizia della casa.

Livello D Super lavoratori provvisti di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, che svolgono con piena autonomia decisionale e responsabilità attività di gestione e di coordinamento. Questo livello include l’assistente a persone non autosufficienti in possesso di un diploma professionale o di un attestato specifico (es. infermiere diplomato generico, assistente geriatrico), che svolge anche le mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa. La formazione si intende conseguita quando il lavoratore è in possesso di un diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche attraverso corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore (es. infermieri, OSS).

Novità dal 1 ottobre 2020:

Dal 1° ottobre 2020 e sino al 31 dicembre 2022 entra in vigore la disciplina del nuovo CCNL per colf, badanti e baby sitter siglato lo scorso 8 settembre da Domina, Fidaldo, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e Federcolf come emendato dal verbale di accordo sottoscritto dalla Parte il 28 settembre scorso.

Ricordiamo che esso è ancora in vigore, e rimarrà tale sino a che non sia stato sostituito dal successivo.

Richiamando la norma tecnica UNI 11766:2019, le figure professionali di colf, badanti, baby-sitter e ulteriori profili professionali individuati dalla disciplina contrattuale sono ricondotti alla più ampia categoria degli ‘assistenti familiari’, diretti destinatari delle disposizioni contrattuali. Inoltre, per quanto concerne l’inquadramento dei lavoratori, è confermata l’articolazione su quattro livelli (A, A Super, B, B Super, C, C Super, D e D Super). È previsto l’inquadramento unico per le attività di baby-sitting nel livello B Super, prima ricondotte sia al livello A Super che al livello C Super (articolo 9). All’interno del novero dei profili professionali è stata inserita la figura dell’educatore formato, inquadrato nel profilo D Super, volto a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica, da disturbi dell’apprendimento o relazionali (articolo 9).

La selezione è un momento fondamentale e ci si può decidere di scegliere una badante autonomamente, oppure di rivolgersi ad un’agenzia per badanti o socio-assistenziale (come AES DOMICILIO) per poter essere meglio pronti ad ogni evenienza, superando, anche, le difficoltà che comporta lo scegliere una badante; dalla scelta ad hoc per le patologie dell’anziano che dovrà accudire, a finire dalla sequela di cavilli burocratici quali ore di lavoro, ferie, ore di riposo, ripartizione delle ore, busta paga, e così via.

Badanti contratto


Come stipulare un contratto per badanti,
è bene procedere per gradi:

La stipula di un contratto per l’assunzione di una badante è un passo fondamentale per regolare in modo chiaro e trasparente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente. Qui forniamo linee guida e raccomandazioni per redigere un contratto per badante che sia equo, completo e conforme alla normativa vigente.

La definizione delle voci del contratto e delle parti

dopo aver selezionato la persona che risulta più adatta, il consulente del lavoro aiuterà a definire nel dettaglio le voci del contratto: il livello di inquadramento, la retribuzione, la durata del contratto, i permessi settimanali, gli orari di lavoro, le mansioni che il lavoratore dovrà svolgere e la situazione alloggiativa. Questi dettagli andranno messi per iscritto nella lettera d’assunzione. Più specifica è la lettera d’assunzione meno possibilità di contenziosi ci potranno essere in futuro.

Nel contratto è inoltre fondamentale definire chiaramente le parti coinvolte. Da un lato, si dovrà identificare il datore di lavoro e dall’altro si dovrà specificare l’identità della badante, includendo le informazioni personali e, se del caso, il permesso di soggiorno o altre autorizzazioni necessarie per lavorare legalmente nel paese di residenza.

Contratto per la badante: la descrizione del lavoro

Il contratto dovrà dettagliare in modo preciso le mansioni e le responsabilità della badante. Sarà necessario definire gli orari di lavoro, i compiti da svolgere, le eventuali mansioni domestiche o di assistenza personale, nonché le eventuali esigenze di assistenza sanitaria o di cura particolari del datore di lavoro o di altri membri della famiglia.

Retribuzione e condizioni economiche

Il contratto dovrà specificare chiaramente l’importo del salario pattuito, la periodicità del pagamento e ogni eventuale voce aggiuntiva, come il rimborso delle spese o l’alloggio. Inoltre, sarà necessario indicare le modalità di calcolo delle ore di straordinario, ferie e permessi retribuiti, così come eventuali regole relative a bonus o incentivi.

Durata del contratto e termini di disdetta

È importante stabilire la durata del contratto e le modalità di rinnovo o di risoluzione anticipata dello stesso. Inoltre, sarà necessario indicare i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, così come le condizioni per il licenziamento o la risoluzione consensuale del contratto.

La firma del contratto con la badante e le comunicazioni di legge

la lettera di assunzione andrà firmata  in duplice copia, una per il datore di lavoro e una per il lavoratore. Assieme a questa il consulente terrà copia dei documenti del datore di lavoro e di quelli del lavoratore (carta d’identità, codice fiscale, permesso di soggiorno valido nel caso di lavoratore extracomunitario).
Affinché l’assunzione sia effettiva il consulente deve farne comunicazione all’INPS, ed il lavoratore potrà pertanto iniziare a lavorare almeno un giorno dopo la stipula del contratto. Nel caso di lavoratore extra UE andrà comunicata l’assunzione anche allo Sportello Unico. Infine andrà inviata alla questura la comunicazione di cessione di fabbricato in cui si notifica il trasferimento della badante nella casa.

Lettera di assunzione per badanti

Al momento dell’assunzione bisogna consegnare una lettera scritta con tutte le condizioni del contratto, che poi deve essere sottoscritta  e scambiata dalle parti. Qui di seguito potete trovare le cose importanti da indicare:

  1. data dell’inizio del rapporto di lavoro;
  2. livello di appartenenza;
  3. durata del periodo di prova;
  4. esistenza o meno della convivenza;
  5. la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
  6. durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;
  7. eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
  8. collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 14, ultimo comma;
  9. retribuzione pattuita;
  10. luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
  11. periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
  12. indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
  13. applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compreso quanto indicato all’art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.

Novità a partire dal 2020 sul contratto badanti:

ben sappiamo che l’assunzione non è immediata, ma preceduta da un fatidico ‘periodo di prova’: proprio in questi giorni la previsione di un periodo di prova deve risultare da atto scritto. Indipendentemente dal livello di inquadramento, i lavoratori operanti in regime di convivenza saranno soggetti ad un periodo di prova di durata pari a 30 giorni lavorativi effettivi, in luogo dei precedenti 8 (articolo 12, comma 1 e 5).

Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto comunicazione di recesso s’intende automaticamente confermato.

Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.

Apposizione del termine: in linea con quanto stabilito dall’articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il termine del contratto a tempo determinato potrà essere prorogato con il consenso del lavoratore nella sola ipotesi in cui la durata del contratto sia inferiore a 24 mesi (precedentemente era previsto il diverso termine di 3 anni). Sono altresì ammesse sino a quattro proroghe del contratto, a condizione che siano giustificate da ragioni oggettive e si riferiscano alla medesima attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato.

La durata complessiva del contratto non potrà comunque essere superiore a 24 mesi (articolo 7, commi 3 e 4). Installazione d’impianti audiovisivi: nella lettera d’assunzione ovvero nel contratto individuale di lavoro, il datore di lavoro sarà tenuto ad indicare l’eventuale installazione d’impianti audiovisivi all’interno dell’abitazione (articolo 6, comma 1, lettera n). E’ stabilito che l’esistenza o l’istallazione di tali impianti dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto al lavoratore e sono comunque vietate nell’alloggio riservato allo stesso, nonché nei servizi igienici. Immagini e informazioni raccolte a mezzo degli impianti audiovisivi dovranno essere trattate nel rispetto della vigente disciplina sul trattamento dei dati personali (articolo 28, commi 4, 5 e 6). È in ogni caso escluso che il datore di lavoro domestico sia tenuto all’osservanza dell’articolo 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, non essendo nel caso di specie necessario per l’installazione di impianti audiovisivi il previo raggiungimento di un accordo sindacale ovvero il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato (INL, nota 8 febbraio 2017, n. 1004).

Contratto badante: Articoli di approfondimento su come Assumere una badante in regola

Gli adempimenti periodici del contratto per badanti

il datore di lavoro ha l’obbligo di presentare la busta paga alla fine di ciascun mese, indipendentemente dal giorno dell’assunzione. Dovrà pertanto comunicare mensilmente al consulente i giorni lavorati, includendo eventuali ferie/permessi utilizzati o giorni ed ore extra. La busta paga va consegnata al lavoratore ed una copia firmata va tenuta dal datore di lavoro, assieme ad una copia del mezzo di pagamento. La paga deve essere liquidata entro il mese successivo a quello lavorato. Inoltre il datore di lavoro dovrà liquidare trimestralmente entro il 10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio i contributi calcolati dal consulente. E’ a carico del lavoratore invece il versamento dell’IRPEF che viene liquidato in busta paga e per questo è obbligatorio per i lavoratori domestici presentare il modello 730 annualmente.
Nel caso di assunzioni a tempo determinato, i rinnovi vanno comunicati all’INPS entro 5 giorni.

Sull’orario di lavoro di una badante sono apparse alcune novità: Fermo restando il diritto degli assistenti familiari a fruire di permessi retribuiti nella misura di 16 o 12 ore annue (a seconda che il lavoratore sia convivente o meno e dell’ammontare delle ore settimanali lavorate), la possibilità di fruizione è estesa alle ipotesi in cui il lavoratore intenda seguire l’avanzamento delle procedure necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno e di ricongiungimento familiare. I lavoratori in forza con contratto a tempo pieno e indeterminato con un’anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi (in precedenza l’anzianità era fissata a 12 mesi) hanno il diritto di fruire di un monte ore annuo pari a 40 ore a titolo di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per assistenti familiari. Detto monte ore è elevato a 64 ore complessive per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall’Ente bilaterale ‘Ebincolf’. È prevista una specifica indennità (pari a 8,00 euro o 10,00 euro lordi mensili a seconda del livello di inquadramento) per i lavoratori che dimostrino di essere in possesso della certificazione delle competenze (‘patente di qualità’) disciplinata dalla più sopra richiamata norma tecnica UNI 11766:2019 (articoli 20, commi 1, 2 e 3 e 34, comma 7).

Contratto badante: Articoli di approfondimento su come avviene la gestione del rapporto

La chiusura del contratto badanti

in caso di cessazione del rapporto di lavoro la comunicazione all’INPS va fatta entro 5 giorni dalla chiusura. Entro i dieci giorni successivi alla data di cessazione, devono essere versati i contributi e all’interno dell’ultima busta paga andrà inserito anche il conteggio delle ferie non godute e del trattamento di fine rapporto.

Secondo l’Art. 40, il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dei seguenti termini di preavviso:

  • per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
    • fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario
    • oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
      I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
  • per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
    • fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
    • oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

Contratto badante: Articoli di approfondimento sull’interruzione e la chiusura del rapporto di lavoro

Licenziamento della badante, novità dal 2020 e Trattamento di fine rapporto:

  1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.
  2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato
  3. L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
  4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure: A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
    1. per l’anzianità maturata anteriormente all’1 maggio 1958:
      1.  al personale già considerato impiegato: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
      2. al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
    2. per l’anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
      1. al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità;
      2. al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
    3. per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
      1. al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità
      2. al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.
  5. Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
    1. per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
    2. per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d’anzianità;
    3. per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
    4. per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.
    5. Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R.
  6. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.


Tipologie di contratto per badante non convivente

I contratti per badante non convivente si suddivide in diverse varianti a seconda dello stato di salute e delle necessità dell’assistito:

Contratto badante per persona autosufficiente “livello BS“.

Il contratto riguarda i dipendenti che percepiscono una paga oraria per 1 fino a 40 ore di lavoro alla settimana. Le ore giornaliere non possono superare le 8 ore e la domenica deve essere considerato giorno di riposo.

Sono badanti che assistono persone autosufficienti, comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Contratto badante per soggetti non autosufficienti “livello CS“.

Questo tipo di contratto viene stipulato per assistenti che percepiscono una paga oraria per 1/40 ore di lavoro suddivise in una settimana. Ogni giorno può effettuare un massimo di 8 ore lavorative e deve avere il giorno di riposo la domenica.

Contratto per le badanti che svolgono assistenza a persone non autosufficienti senza avere nessuna formazione e compiono, se richieste,  attività come quelle di vitto e pulizia della casa in cui vivono con gli assistiti.

Contratto per badante con formazione professionale per pazienti non autosufficienti “livello DS“.

Il contratto prevede 8 ore massime di lavoro giornaliero fino a coprire le ore richieste che vanno da 1 a 40 ore totali. La domenica è destinato alla giornata di riposo.

Il costo di una badante convivente è più basso in confronto a quello della badante che non convive con l’assistito in quanto in caso di convivenza il datore di lavoro contribuisce fornendo vitto e alloggio. Tali servizi vengono quindi decurtati dal compenso. Mentre nel caso di assunzione di una badante non convivente si deve calcolare il compenso pieno.

Novità dal 2021:

Dal 1° gennaio 2021, il minimo retributivo mensile per i lavoratori inquadrati nel livello BS sarà incrementato di 12,00 euro lordi e, in proporzione, saranno incrementati i minimi retributivi per gli altri livelli. Con decorrenza dal 1° ottobre 2020 sono state riconosciute le ulteriori indennità di seguito elencate:

  • in relazione all’attività di baby-sitting per la cura di un bambino sino al compimento del 6° anno d’età, è riconosciuta un’indennità pari a 115,76 euro mensili, assorbibile da eventuali superminimi individuali (articolo 34, comma 3);
  • all’addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente è riconosciuta un’indennità mensile di ammontare pari a 100,00 euro, assorbibile da eventuali superminimi individuali (articolo 34, comma 4);
  • al lavoratore in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 spetterà, in relazione al livello d’inquadramento, un’indennità di 8,00 euro mensili ovvero di 10,00 euro mensili assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi (articolo 34, comma 7). È appena il caso di rilevare come anche la tabella riportata nel verbale di accordo sottoscritto il 28 settembre non coincida perfettamente con il disposto di cui all’articolo in esame con riferimento al livello D Super.

Novità del 2024 riguardo la retribuzione delle badanti

Già a partire dal 2023 ci sono stati significativi aumenti, dopo la firma del rinnovo del CCNL Colf e badanti tra Federproprietà, UPPI, CONFAPPI, FEDER.CASA, CONFIMPRESEITALIA, UNICOLF, ITALPMI e FESICA CONFSAL con l’assistenza del CONFSAL. Il CCNL, sottoscritto originariamente nel 2006, viene rinnovato fino al 31 dicembre 2025, mentre gli aumenti partono retroattivamente dal 1° gennaio 2023.

Si tratta di aumenti del 9,2% in busta paga, aggravio che si ripercuote sulle famiglie datrici di lavoro. Questi incrementi si aggiungono ai precedenti aumenti 2022, grazie all’accordo sui minimi retributivi, raggiunto lo scorso anno fa tra il Ministero del Lavoro e le sigle sindacali.

Ci sono poi ancora novità a partire dal 2024, che troverete qui di seguito.

Riguardo i lavoratori che convivono a servizio intero e che dispongono anche di vitto ed alloggio, i nuovi minimi salariali sono i seguenti (gli importi indicati sono mensili e lordi):

  • Livello A: 729,25 euro;
  • Livello AS: 861,86 euro;
  • Livello B: 928,15 euro;
  • Livello BS: 994,44 euro;
  • Livello C: 1.060,76 euro;
  • Livello CS: 1.127,04 euro (più indennità di 112,97 euro per badante con più assistiti);
  • Livello D: 1.325,92 euro
  • Livello DS: 1.391,21 (più indennità di 112,97 euro per badante con più assistiti);
  • Assistenza notturna CS: 1.296,09 euro (più indennità di 112,97 euro per badante con più assistiti);
  • Presenza notturna: 765,71 euro

Per i lavoratori domestici che non convivono i minimi retributivi sono fissati a livello orario. Gli importi indicati, come in precedenza, sono quelli lordi:

  • Livello A: 5,30 euro;
  • Livello AS: 6,24 euro;
  • Livello B: 6,62 euro;
  • Livello BS: 7,03 euro;
  • Livello C: 7,42 euro;
  • Livello CS: 7,83 euro;
  • Livello D: 9,03 euro;
  • Livello DS: 9,41 euro.

Tipologie contratti badanti conviventi livelli

 


Tipologie di contratto per badanti conviventi

I contratti per badanti conviventi si suddividono, invece, in questo modo:

Contratto ridotto per assistenza a soggetti autosufficienti “livello BS” con impiego fino a 30 ore alla settimana.

Questo tipo di contratto prevede una paga mensile fissa che non può essere riproporzionata. Generalmente si suddivide in 5 ore lavorative che vanno dal lunedì al sabato. In caso si trovi un accordo per un numero di ore inferiore il compenso rimane lo stesso ma si riducono i contributi in quanto essi vengono calcolati in base alle ore effettive. Il contratto deve obbligatoriamente, prevedere un giorno di riposo che solitamente è la domenica.

Contratto badante per una persona autosufficiente “livello BS” con impegno orario che raggiunge le 54 ore a settimana.

Contratto che riguarda l’assistenza per un monte ore che va dalle 31 alle 54 ore settimanali e prevede una paga mensile fissa. Le ore sono suddivise generalmente nei 6 giorni settimanali con 10 ore lavorative dal lunedì al venerdì più 4 ore al sabato. Necessario un giorno e mezzo di riposo più 2 ore al giorno di libertà durante la settimana. In caso vi sia un accordo differente che preveda un orario ridotto settimanale, lo stipendio resta uguale ma i contributi saranno inferiori in quanto si calcolano sulle ore lavorative effettuate.

Contratto badante per soggetti non autosufficienti “livello CS” con orario di lavoro che copre fino a 54 ore alla settimana.

Con questo genere di contratto è prevista una paga mensile fissa che copre le ore lavorative da 1 a 54 ore secondo gli accordi e non è riproporzionabile. L’orario è generalmente suddiviso in 10 ore di assistenza giornaliera che vanno dal lunedì al venerdì, mentre il sabato si svolgono le mansioni previste per le restanti 4 ore lavorative. Se le ore concordate sono inferiori alle 54 previste, il compenso resta invariato ma i contributi diminuiscono perché calcolati secondo le ore lavorate effettivamente. Il riposo deve essere di un giorno e mezzo con 2 ore giornaliere durante la settimana.

Contratto badante con formazione professionale per assistito non autosufficiente “livello DS” con impegno di lavoro fino a 54 ore settimanali. La badante eseguirà i suoi compiti suddividendo le ore dovute in 10 ore di lavoro giornaliero dal lunedì al venerdì più 4 ore al sabato. Lo stipendio è fisso anche nel caso tra le parti interessate si raggiunga un accordo che preveda meno ore di lavoro. In questo caso i contributi saranno minori e verranno calcolati secondo le ore di lavoro svolte. È necessario che vi sia un giorno e mezzo di riposo a fine settimana e almeno 2 ore di riposo ogni giorno della settimana.

 

Articolo aggiornato al 15 Gennaio 2024.