Assumere una badante: quali scadenze rispettare per evitare sanzioni
Assumere una badante non è cosa da poco in Italia, in quanto trattasi di una vera e propria assunzione lavorativa, e non, come i più considerano, una assunzione lavorativa di serie B.
La cosa che deve essere sempre tenuta presente è la rete burocratica a cui si è esposti in Italia: purtroppo questo causa un grande danno alla velocità fiscale che si potrebbe, per l’appunto, ottimizzare, e molte irregolarità che appaiono sui dati statistici a volte sono imputabili alla incomprensibilità delle faccende burocratiche a cui si va incontro.
Non sempre in Italia è corretto parlare di evasione, i dati, infatti, non ci informano del “tipo” di evasione: ovvero: un conto è evadere “con coscienza”, un conto è evadere “con incoscienza” cioè senza rendersene conto: questo infatti è un punto da tenere presente, perché ci spinge ad affidarci a cooperative badanti socio-assistenziali come AES DOMICILIO.
La badante e l’assunzione: le scadenze
Il datore domestico ha l’obbligo di rispettare precise scadenze:
1- la comunicazione di assunzione deve essere completata entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro (art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla L. 608/96, come modificato dall’art. 1, comma 1180, L. 296/06).
2- Se il datore assume una collaboratrice convivente é necessario comunicarlo anche all’autorità di pubblica sicurezza del Comune presso il quale si svolge il rapporto di lavoro(oppure alla Questura). Va comunicata la cessione del fabbricato come da art. 12 del D.L. n. 59 del 21.03.1978 (convertita in L. 191 del 18 maggio 1978) e nel caso di ospitalità fornita ad uno straniero, anche la dichiarazoine di ospitalità come stabilito dall’art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998.
3- Per la comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione va effettuata una comunicazione all’Inps entro 5 giorni successivi all’evento (art.4 bis D. Lgs 181/00 e art. 21, L. 264/49 come modificato dall’art.6, comma 3, D.Lgs 297/2002).
4- In merito al pagamento dei contributi Inps trimestrali la scadenza é fissata 10 giorni dalla fine del trimestre quindi:
– 1° trimestre (contributi di gennaio-marzo) si possono versare dall’1 al 10 aprile;
– 2° trimestre (contributi di aprile-giugno) si possono versare dall’1 al 10 luglio;
– 3° trimestre (contributi di luglio-settembre) si possono versare dall’1 al 10 ottobre;
– 4° trimestre (contributi di ottobre-dicembre) si possono versare dall’1 al 10 gennaio dell’anno successivo.
Se il 10 cade di sabato il termine rimane il 10. Se, invece, tale termine cade di domenica, la scadenza verrà posticipata al giorno 11.
5- Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro i contributi dell’ultimo trimestre vanno versati entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto e quindi dopo 10 giorni dall’ultimo giorno di lavoro/preavviso.
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