La badante in malattia: se la badante si ammala… cosa fare?
Se si ammala la colf o badante assunta con vitto e alloggio come procedere nel rispetto dei diritti della badante ? Il datore di lavoro è obbligato dal contratto badanti ad assicurare vitto e alloggio oppure può compensare la degenza con un’indennità sostitutiva?
E’ intuitivo che la problematica ha dei risvolti pratici non di poco conto soprattutto se la persona da assistere non è autosufficiente. In caso di bisogno di assumere una badante che prenda il posto di quella in malattia, potrebbe essere infatti necessario “liberare” lo spazio in casa.
I contratti collettivi prevedono la possibilità di degenza fuori dal domicilio del datore di lavoro ma in questo caso il vitto e alloggio non corrisposto e dovuto va compensato con un’indennità sostitutiva.
Stando ai valori fissati per il 2018, alla badante in malattia spettano 5,53 euro al giorno distribuiti secondo le voci:
- 1,93 euro per il pranzo;
- 1,93 euro per la cena;
- 1,67 euro per l’alloggio.
Nulla vieta ovviamente al datore di lavoro di corrispondere importi più adeguati.
Ma quanto può durare la malattia della badante?
La malattia prolungata della badante può comportare anche problemi di tipo pratico qualora si presenti l’esigenza di sostituzione e di assistere h24 i vostri cari bisognosi di cure costanti e specifiche che la malattia della badante può trascurare.
Malattia della badante e conservazione del posto di lavoro
La badante convivente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro:
- per 10 giorni se ha un’anzianità fino a 6 mesi ma ha superato il periodo di prova;
- per 45 giorni se ha un’anzianità superiore a 6 mesi e inferiore a 2 anni;
- per 180 giorni se è stata assunta da più di due anni.
Se la colf si dovesse ammalare, retribuirla spetta al datore di lavoro, ma per un massimo di 15 giorni.
Premesso che nel caso di assenza dal lavoro del personale in questione non giustificate entro il terzo giorno sono da considerarsi come dimissioni, a meno che non possa essere fatta valere una causa di forza maggiore, in caso di malattia la colf è tenuta a darne comunicazione al proprio datore di lavoro entro tre giorni dall’inizio mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata. Ciò risulta essere un passaggio non indifferente per la vita quotidiana delle famiglie che assistiamo ogni giorno: l’informazione e la tempestività degli imprevisti è di fondamentale importanza per l’organizzazione giornaliera. Non comunicare la malattia o l’eventuale assenza della badante comporta riscontri pratici fortemente negativi per gli stessi pazienti che si ritrovano da un momento all’altro a gestire diversamente le proprie giornate.
Per le colf conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro come nel caso in cui la colf convivente si ammali durante le ferie o in periodi in cui non si trova nella abitazione.
La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la ricorrenza dello stesso.
A differenza di quanto previsto per la quasi totalità degli altri lavoratori, alla colf che si assenta dal servizio per malattia non compete alcuna indennità economica da parte dell’Inps.
La retribuzione da prendere in considerazione è costituita dal salario base e dal valore convenzionale del vitto e dell’alloggio, se spettante, a condizione, per il valore del vitto e dell’alloggio, che la malattia non abbia comportato ricovero ospedaliero o che non risulti consumata presso il domicilio del datore di lavoro.