Orario di lavoro della badante
Uno dei motivi principali delle polemiche che sorgono quando si decide di assumere una badante è stabilire il fantomatico “orario di lavoro”. Ciò avviene per un semplice motivo: l’ambiente domestico, essendo, per l’appunto, familiare e conosciuto principalmente per le funzioni quotidiane e non di certo per le sue funzioni lavorative, rende opaco il confine tra “lavoro” e “presenza domestica”; le due cose si sovrappongono, generando, così, quella confusione che invece è sempre bene invidiare sin da subito e così estinguerla. La casa non è solo il luogo in cui l’anziano vive, ed esplica l’intera sua vita quotidiana, ma, per la badante, è anche il suo luogo di lavoro; ad esempio: la sedia in cucina sulla quale ci si è seduti miliardi di volte, durante il pranzo con l’anziano, per la badante diventa la poltrona di lavoro, e il tavolo la sua scrivania da cui dare da mangiare all’anziano. E ancora: il letto, che rappresenta per noi luogo di ristoro e di rilassatezza, per la badante è invece uno strumento potenzialmente pericoloso se non utilizzato con cautela, poiché è facile per un anziano non controllarsi durante le ore notturne e poter scivolare da esso.
La percezione delle cose, come anche del tempo, e della qualità del tempo, in casa cambia radicalmente: così anche l’orario di lavoro tende ad assumere un aspetto ora più elastico ora più rigido; vediamo meglio come.
Nel Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) colf e badanti è stato stabilito che la durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:
- 10 ore giornaliere non consecutive, con 2 ore di riposo, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi (badanti conviventi);
- 8 ore giornaliere non consecutive per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
I lavoratori conviventi dei livelli C, B e BS, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali. Il loro orario dovrà essere articolato in una delle seguenti fasce orarie:
- interamente collocato tra le 6,00 e le ore 14,00.
- interamente collocato tra le ore 14,00 e le ore 22,00
- interamente collocato, nel limite delle 10 ore giornaliere non consecutive, in non più di 3 giorni settimanali.
Il lavoratore convivente, oltre alle due ore giornaliere di riposo che interrompono le 10 ore massime di lavoro quotidiano, ha diritto ad un riposo di 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata.
L’orario di lavoro è fissato dal datore di lavoro nei confronti del personale convivente a servizio intero, è concordato fra le parti per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente.
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