Ferie e permessi delle badanti

Ferie e permessi delle badanti

MATURAZIONE FERIE E PERMESSI DELLE BADANTI

L’articolo 18 del Contratto collettivo del lavoro delle badanti prevede che i lavoratori domestici maturino 26 giorni lavorativi di ferie all’anno. AES Domicilio si occupa di corsi badanti e insegna alle badanti come funzionano le ferie. Ferie e permessi delle badanti devono essere goduti per almeno 2 settimane nell’anno. Le restanti entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, normalmente nel periodo da giugno a settembre. I 26 giorni di ferie vengono maturati in 12 rate mensili ed ogni mese è utile alla maturazione del rateo in presenza di più di 15 giorni di lavoro o di assenza retribuita diversa dalla sospensione. Il rateo di ferie non matura in caso di aspettativa o di assenza non retribuita continuativa. Il rateo ferie non spetta nemmeno per il mese in cui il rapporto inizia o termina con meno di 15 giorni di presenza.

Se il lavoratore si ammala durante le ferie, queste vengono sospese. Il collaboratore dovrà informare il datore di lavoro il quale potrà effettuare i controlli sanitari e corrispondere il contributo economico. Al termine del rapporto, se vi sono ancora delle ferie residue, esse vengono pagate come non godute. Devono essere pagate in aggiunta alle altre spettanze di fine rapporto e ai ratei di tredicesima non corrisposti. Per il lavoratore convivente, in caso di ferie, spetta anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, secondo i valori convenzionali previsti dal CCNL e rivalutati annualmente o, se più favorevoli, dai valori fissati dai contratti territoriali di settore.

Ferie e permessi delle badanti: i permessi specifici

L’art. 9 del CCNL prevede inoltre i c.d. permessi per formazione professionale. Nella categoria rientrano:

  • I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi. Questi soggetti possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale, che rientrano in corsi specifici per collaboratori o assistenti familiari.
  • Il suddetto monte ore potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno.

In tale ottica i datori di lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei lavoratori, a corsi di formazione specifici, affinchè possano aggiornarsi sui temi e le modalità lavorative e garantire la massima efficienza del servizio. L’utilizzo del monte ore per le finalità indicate al presente comma dovrà trovare riscontro in apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività formative esercitate. E’ esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei permessi in questione. Scopi i servizi di AES domicilio, agenzia badanti a Lecco.