Residenza della badante

La residenza e lo stato anagrafico della badante

L’impiego di una badante per l’assistenza domestica è una necessità sempre più diffusa in Italia, soprattutto a causa dell’invecchiamento della popolazione e del crescente bisogno di cure domiciliari. Tuttavia, l’assunzione di una badante comporta una serie di adempimenti burocratici e legali che è importante conoscere. Tra questi, i temi della residenza e dello stato anagrafico della badante rivestono un ruolo cruciale.

Se la Colf convivente o la Badante convivente chiede di avere la residenza presso l’abitazione dove lavora, è necessario, anzi si tratta di un vero e proprio obbligo, concederla.

Registrazione della Residenza per badanti italiane:

Le badanti di cittadinanza italiana devono registrare la loro residenza presso l’ufficio anagrafe del comune dove vivono abitualmente. Se la badante è convivente, la residenza deve essere registrata presso l’abitazione del datore di lavoro.

Registrazione della Residenza per badanti straniere:

Le badanti straniere devono seguire un iter simile, ma con alcune differenze:

  • Permesso di Soggiorno: La registrazione della residenza è possibile solo se la badante straniera possiede un valido permesso di soggiorno.
  • Iscrizione Anagrafica: Le badanti extracomunitarie devono iscriversi all’anagrafe del comune di residenza entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, presentando il permesso di soggiorno.

Residenza della badante: la normativa

Il regolamento anagrafico, Dpr 223/1989, dichiara  che ai fini dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente sia necessaria la manifestazione di volontà del soggetto, cui deve accompagnarsi il verificarsi di un determinato stato di fatto, costituito dall’effettiva dimora abituale nel Comune.

La residenza dunque non è “concessa” dal proprietario  dell’immobile , ma deve essere riconosciuta obbligatoriamente dal datore di lavoro.

La Legge 1228/1954, prevede un vero e proprio obbligo, oltretutto sanzionato per  il datore di lavoro nel caso in cui non rispettasse suddetto onere. Tale concessione della residenza all’assistente familiare convivente è un vero e proprio dovere del datore di lavoro che permane al permanere di due condizioni: la manifestazione di volontà del soggetto dichiarante e la effettiva dimora abituale. Per quanto riguarda invece la questione annessa dello stato di famiglia il lavoratore domestico, quindi la colf o la badante, non entra nello stato di famiglia ma risulta domiciliato presso l’abitazione dell’assistito. Sarà dunque sufficiente chiedere in comune lo stato di famiglia separato e ciò non determina la perdita di nessuna agevolazione per l’assistito. Una eccezione è data dalla tassa sui rifiuti che verrà conteggiata in base ai residenti della abitazione.

Leggi anche l’articolo che riguarda i diritti e i doveri della badante.

Poichè non è possibile comunicare l’iscrizione all’inps del rapporto di lavoro domestico senza indicare un indirizzo di residenza della collaboratrice, ci sono due casi in cui il datore non può sottrarsi nel concedere la residenza alla lavoratrice:

  • la colf o badante non ha altra residenza in Italia.
  • la colf o badante ha ancora residenza dal datore precedente con il quale ha cessato il rapporto.

Va precisato comunque che il datore non può opporsi all’iscrizione all’anagrafe da parte della collaboratrice ma può solo, se non è d’accordo, decidere di non stipulare il contratto.

residenza della badante consumi

Residenza della badante e consumi di energia e acqua e medico di riferimento

Una questione affine all’argomento è quello del conteggio dei consumi dell’acqua che non può essere conteggiata in base ai residenti bensì mediante il contatore.

Ogni casa, infatti, deve avere un contatore. Nei casi in cui il condominio ha un contatore centrale la ripartizione dei consumi andrà fatta, tra i condomini, in base ai residenti nelle diverse unità abitative.

Bisogna ancora soffermarsi su due questioni.

  • La prima riguarda l’obbligo da parte del lavoratore di avere un medico di riferimento che possa assisterlo soprattutto nei casi di malattia o infortuni (ricordiamo che il medico viene assegnato solo a lavoratori regolarmente iscritti all’anagrafe della località in cui risiedono).
  • La seconda questione si riferisce al nuovo regolamento anagrafico, Dpr 223/1989 che prevede, ai fini dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, la necessità di manifestare la volontà del soggetto, cui deve accompagnarsi il verificarsi di un determinato stato di fatto costituito dall’effettiva dimora abituale nel Comune. Questo ultimo aspetto è sancito dalla tipologia di contratto di lavoro che viene concordato tra le parti in caso di Badante Convivente.

Oltretutto la legge anagrafica prevede un vero e proprio obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica per sé e per le persone su cui si esercita la potestà e la tutela, ogni volta che si realizzino i presupposti per richiederla.

Ciò non significa che l’assistente familiare convivente entrerà a far parte della “famiglia anagrafica” dell’assistito presso cui vive e lavora in quanto la coabitazione è giustificata da ragioni di servizio e non da vincoli affettivi, e dunque il Comune iscriverà l’assistente familiare in una scheda anagrafica diversa e separata.

Gestire correttamente la residenza e lo stato anagrafico di una badante è essenziale per il rispetto delle normative vigenti e per garantire un rapporto di lavoro regolare. Conoscere le leggi applicabili e seguire le procedure corrette permette di instaurare un rapporto lavorativo sicuro e rispettoso dei diritti della lavoratrice. Attraverso una corretta gestione di questi aspetti, si può contribuire al benessere sia del datore di lavoro che della badante, assicurando una collaborazione proficua e serena.