Licenziamenti badante

Norme sui licenziamenti: le regole valgono anche per le badanti

LE NUOVE NORME SUI LICENZIAMENTI DELLE BADANTI

La normativa sui licenziamenti è stata recentemente modificata a seguito della L. 92/2012 meglio ricordata come legge Fornero. Prima di tale aggiornamento,  le norme di riferimento vanno individuate nella legge 15 luglio 1966 n. 604. La nostra Repubblica, come recita la Costituzione, si fonda sul lavoro ed è per questa ragione che il legislatore ha previsto un sistema improntato sulla celerità dei procedimenti. AES Domicilio prosegue nella propria attività di in-formazione sui diritti e i doveri delle badanti. La nostra agenzia badanti promuove un lavoro regolare e ben retribuito, in linea con le prescrizioni di Legge.

Molto spesso la fase patologica investe un momento cruciale del rapporto lavorativo: il licenziamento. Quest’ultimo può derivare da molteplici cause ed è per questo che la sua disciplina è così articolata e soggetta a continue trasformazioni.

Tra gli articoli principali della predetta legge ricordiamo:

Licenziamenti badante con contratto a tempo indeterminato: Art. 1

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale (contratto badanti), il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto: Art. 2

  1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
  2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
  3. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 é inefficace.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all’articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.

Interruzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo: Art. 3

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso é determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Nullità dei licenziamenti: Art. 4

Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali é nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

Onere della prova: Art. 5

L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Licenziamento senza giustificato motivo: Art. 8

Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.

La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

Questi e molti altri i punti di riferimento sia per il datore di lavoro che per il lavoratore: si tratta di informazioni utili per far valere i propri diritti e per adempiere ai propri doveri in una società dove quotidianamente si deve far fronte a problematiche di questo genere.

AES Domicilio è attiva con le proprie badanti in tutta la Regione Lombardia ed in particolare con le proprie badanti a Milano, Monza e Brianza, Como, Lecco, Bergamo e Pavia.
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