Stipendio Giusto Badanti Colf

Come compliare la “busta paga”: una guida!

Introduzione

Ebbene sì, tra i numerosissimi adempimenti che riguardano l’aspetto burocratico intorno al pagamento delle badanti, sicuramente quello più “scottante” riguarda proprio la “busta paga”.

Non sempre tutti conoscono i metodi di compilazione, i termini, le scadenze, le cifre precise e le dichiarazioni da fare intorno alla “busta paga”, ed è per questo che abbiamo cercato di tracciare una piccola guida – che non ha assolutamente alcuna pretesa di esaustività, ma che si prefigge il compito di fare maggiore chiarezza, e da utilizzare come prima “infarinatura”. D’altronde la si è compilata tenendo presente i principali canali di informazione e divulgazione fiscale.

Difatti la AES DOMICILIO dispone di un servizio ad hoc in materia di adempimenti burocratici, a cui potersi rivolgere per sbrigare pratiche di questo tipo; ed è per questo che vi invitiamo a visitare meglio il nostro sito per maggiori informazioni.

Iniziamo questa piccola guida preliminare, insieme!

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Alcuni cenni e direttive

Avere una colf, badante convivente o baby sitter in regola non significa solo versare regolarmente i contributi previdenziali all’Inps. Al contrario, sono numerosi e non tutti semplici gli adempimenti previsti nel Ccnl del settore a cominciare dalla compilazione della busta paga mensile. Ma quali sono le voci che deve contenere? Per prima cosa è bene sapere che il prospetto paga deve essere sempre stampato in duplice copia, firmato dalle parti e correttamente archiviato.

La dead line è quella della fine di ogni mese.   

L’articolo 34 del Ccnl chiarisce poi quali siano le voci da inserire: retribuzione, indennità, scatti di anzianità e trattenuta dei contributi Inps e Cassacolf.

  1. La retribuzione (lorda e netta) non può mai essere inferiore ai minimi sindacali: gli ultimi valori, quelli previsti in occasione del rinnovo contrattuale firmato dalle Parti Sociali l’8 settembre scorso, sono entrati in vigore dal 1 gennaio 2021 ma attenzione perché entro la fine del corrente mese potrebbero subire delle modifiche per effetto della variazione dell’indice Istat. Importante ricordare che eventuali scatti di anzianità (pari al 4% della retribuzione minima sindacale del livello di appartenenza) maturano ogni biennio di servizio e che per i domestici conviventi nella busta paga deve essere inserito il valore figurativo dell’alloggio mensilmente percepito e del vitto che, all’occorrenza, può anche essere monetizzato.
  2. Oltre alla retribuzione e all’eventuale superminimo (la retribuzione extra rispetto ai minimi e agli scatti di anzianità) alcune assistenti familiari hanno poi diritto a vedersi riconosciuta una specifica indennità: 0,70 euro l’ora per le baby sitter che assistono minori di 6 anni che diventano 115,76 al mese per le conviventi e 0,43 euro l’ora per le badanti che si prendono cura di 2 anziani non autosufficienti nella stessa abitazione, 100 euro al mese in più in caso di convivenza.
  3. Nel prospetto paga vanno, infine, indicate anche eventuali ore di straordinario (per le festività un extra pari al 60% della retribuzione globale di fatto e pari al 50% in caso di attività notturna), giorni di malattia (sono a carico della famiglia fino ad un massimo 15 giorni a seconda dell’anzianità di servizio, i primi 3 al 50%) e le ferie: ogni mese i lavoratori maturano 2,16 giorni di ferie, complessivamente hanno diritto a 26 giorni all’anno, per non rischiare di sbagliare è buona prassi inserire nella busta un contatore delle ferie.
  4. A chiarire la maturazione e il diritto agli scatti di anzianità nel CCNL del lavoro domestico è l’art. 37 (ex art. 36) del contratto collettivo. Gli scatti di anzianità nel contratto colf e badanti sono determinati in misura percentuale. Quindi l’importo varia in base allo stipendio minimo o base del livello di inquadramento del lavoratore domestico. Ai lavoratori spettano 7 scatti biennali per l’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro. L’importo dello scatto di anzianità varia quindi in base allo stipendio relativo al livello di inquadramento, in quanto lo scatto di anzianità è fissato nella percentuale del 4 per cento di aumento per ogni biennio di anzianità di servizio. Nel CCNL lavoro domestico, a differenza di altri contratti collettivi, gli scatti di anzianità non sono stabiliti come importo fisso per i vari livelli, bensì fissati in percentuale al 4 per cento per tutti i livelli. La differenza di importo tra un livello e l’altro sarà dato dal differente importo dello stipendio sul quale il 4 per cento va calcolato.

Badante detrazione fiscale

Il contratto collettivo Colf e badanti, quindi lavoro domestico, stabilisce che “Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s’intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità”. Quindi, se il lavoratore chiamato a svolgere attività di lavoro domestico, supera con successo il periodo di prova, lo stesso periodo va computato ai fini dell’anzianità di servizio.

Lo scatto di anzianità è fissato in misura percentuale sulla retribuzione minima contrattuale, al 4 per cento. Gli scatti di anzianità vengono quindi calcolati sulla paga base minima e quindi, essendo questa aumentata ogni anno, il valore dello scatto cambia ogni anno e quindi varia anche l’importo totale complessivo della paga e degli scatti. Ma da che giorno si calcolano gli scatti di anzianità? Per capire in che momento dell’anno va calcolato lo scatto di anzianità è necessario prendere come riferimento la data di assunzione del lavoratore domestico.

Se l’assunzione è iniziata il primo giorno del mese, il primo scatto di anzianità matura e deve essere concesso dopo 24 mesi esatti. Quindi, il dipendente assunto il 1° marzo 2020, completerà i 24 mesi di lavoro a fine febbraio del 2022 e quindi avrà il primo scatto di anzianità dal 1° marzo 2022. Qualora l’assunzione fosse partita in un giorno diverso dal primo del mese, lo scatto di anzianità viene applicato dopo 25 mesi. Quindi, il dipendente assunto il 2 marzo 2020 riceverà il primo scatto di anzianità il 1° aprile 2022. Questo in quanto la nota a verbale dell’art. 37 stabilisce che “il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento del 24° mese di servizio. Gli scatti di anzianità maturano dal mese successivo al compimento del biennio di servizio”. E pertanto i 24 mesi di servizio vengono completati il 1 marzo 2020 e pertanto il lavoratore ha diritto agli scatti di anzianità dal mese successivo a quello di compimento dei 24 mesi o del biennio di servizio.

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