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Il procedimento di regolarizzazione del lavoratore domestico

Il procedimento previsto dalla norma 102/2009, oltre a essere destinato a regolarizzare la posizione del lavoratore domestico irregolare realizza anche l’adempimento degli obblighi previdenziali. Per quanto attiene l’adempimento degli obblighi previdenziali relativi ai periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente il trimestre oggetto di regolarizzazione che siano eventualmente denunciati, è prevista dall’art. 1-ter, comma 14, della legge n. 102/2009, la definizione con decreto del Ministro del Lavoro della salute e delle politiche sociali delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando che la misura del contributo è quella ordinariamente prevista sulla base delle disposizioni che regolano l’adempimento degli obblighi previdenziali.

Peraltro è data possibilità al datore di lavoro di regolarizzare, alle condizioni previste dal Decreto di cui al citato comma 14, periodi di lavoro pregressi, nei limiti della prescrizione quinquennale, anche nel caso in cui sia stata indicata come data di inizio  lavoro il 1 aprile 2009 nella domanda di emersione. Si fa riserva di successive istruzioni al riguardo.

Definito il procedimento di emersione, l’Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore domestico e il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi nella misura ed in relazione, in particolare, all’orario di lavoro e alla retribuzione mensile o oraria indicati nella dichiarazione, secondo le norme di carattere generale (circolare n. 20 del 17 febbraio 2009).

Per facilitare il pagamento dei contributi, saranno inviati al datore di lavoro dei bollettini di conto corrente postale già compilati in base alle informazioni acquisite, oltre a bollettini in bianco.

Per i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, così come per i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato, in corso di validità, il procedimento di emersione prende avvio con la presentazione della “Dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” all’INPS, mediante il Mod. LD-EM2009, che potrà essere presentato:

  • attraverso il Contact Center;
  • attraverso la procedura on-line collegandosi al sito www.inps.it – Moduli – Aziende e Contributi;
  • agli sportelli dell’INPS, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro;
  • per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.

Lo stesso Mod. LD-EM2009 ha valore anche come comunicazione obbligatoria di assunzione, ai sensi dell’art. 16 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha previsto che i datori di lavoro domestico presentino all’INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il procedimento di emersione riguardi un rapporto di lavoro instaurato con un cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato, permane l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere il Contratto di soggiorno (Mod. Q) allo Sportello Unico dell’Immigrazione competente per territorio, obbligatorio dal 25 febbraio 2005 ai sensi del DPR 334/2004.

L’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS, che avverrà dopo la verifica dell’avvenuto pagamento della quota forfetaria e della rispondenza di quanto dichiarato alle norme vigenti in materia di lavoro domestico (compresa quindi la badante convivente, badante ad ore, badante di condominio ma anche colf convivente e colf ad ore), comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Per i cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale, invece, la dichiarazione di emersione deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con modalità informatiche.

La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro deve contenere i dati identificativi del datore di lavoro, le generalità e nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato; la tipologia e modalità d’impiego; l’attestazione dell’occupazione del lavoratore alla data del 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi; la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; la proposta di contratto di soggiorno e gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario.

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Lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di ammissibilità della dichiarazione e, acquisito il parere della questura che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti a presentarsi per la stipulazione del contratto di soggiorno di cui all’art. 5bis del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo determina l’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento.

Si precisa che in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro.

Il datore di lavoro, entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS il quale poi provvede a trasmettere i dati necessari per gli altri adempimenti ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Inail, nonché ai Servizi regionali.

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