La legge 102/2009: l’emersione del lavoro irregolare nell’ambito delle attività di assistenza e di sostegno alle famiglie
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78“. L’art. 1-ter della predetta legge ha previsto disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale adibito ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.
I datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, dal 1° al 30 settembre 2009 devono presentare una dichiarazione di emersione:
- all’ INPS per il lavoratore cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, mediante un apposito modulo. Peraltro, possono essere assimilati a tali lavoratori anche i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità che consente di svolgere attività lavorativa subordinata, irregolarmente impiegati nelle attività di assistenza a persona non autosufficiente o di sostegno al bisogno familiare (badante convivente, badante ad ore, badante condominio ma anche colf convivente, colf ad ore, babysitter)
- allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario comunque presente nel territorio nazionale, mediante apposita dichiarazione di cui al comma 4 dell’art. 1-ter citato.
Dalla data di entrata in vigore della legge n. 102 del 2009 e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. per l’Immigrazione), nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.
Ma quali sono i destinatari?
a) Datori di lavoro
Possono presentare la dichiarazione di emersione tutti i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 di cui al Testo unico per l’Immigrazione, nonché cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadini comunitari.
Le disposizioni di cui all’art. 1-ter citato individuano, quindi, quali destinatari i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto alle attività di assistenza a persona non autosufficiente e di sostegno alle famiglie, riferibili quindi ai datori di lavoro domestico ai sensi del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 e successive modificazioni.
b) Lavoratori
Le norme riguardano il personale di qualunque nazionalità adibito ad attività di:
- assistenza personale o per componenti della famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza (badanti);
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).
Si precisa che, in caso di emersione di rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, per ciascun nucleo familiare è possibile regolarizzare soltanto un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), e non più di due lavoratori addetti all’assistenza a persona affetta da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (badanti).
Fondamentale presupposto del procedimento di emersione è che il datore di lavoro abbia effettivamente occupato in posizione irregolare da almeno 3 mesi alla data del 30 giugno 2009 e continui ad occupare, alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori domestici sia italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, che extracomunitari. Si precisa inoltre che tutti i periodi di lavoro denunciati devono essere stati effettivamente svolti senza interruzioni.
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