Badante trasferte

La badante e le trasferte

Molte volte avere una badante significa anche avere non solo dei diritti ma anche degli obblighi; la maggior parte delle situazioni “imbarazzanti” si vengono a creare in quelle zone d’ombre che non sono state chiarite sin dall’inizio, cioè al momento in cui viene scritto e approvato un regolare contratto di assunzione.

Più volte è capitato che si incorresse in impasse come “è lecito che la badante segua il badato in caso di trasferta?”; cioè: è lecito che la famiglia dell’assistito, qualora si sposti insieme ad esso dal luogo convenzionato, chieda alla badante di seguirlo?

La Badante e le trasferte: come procedere

 

Vediamo come e quando si viene verificando questo fenomeno.

Molte volte queste trasferte e trasferimenti non sono previsti nella lettera di assunzione.

Qualora non fosse stato specificato l’obbligo di trasferta nella lettera di assunzione, per tutti i giorni compresi nel soggiorno fuori sede spetterà al lavoratore, oltre alla normale retribuzione, una diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, in base al livello di inquadramento.

In qualsiasi delle due ipotesi, il datore di lavoro dovrà avvertire la colf o badante con qualche giorno di anticipo della data di partenza, specialmente se il soggiorno sarà in un altro comune.

Al lavoratore dovranno inoltre essere rimborsate anche le spese di viaggio e di trasporto degli effetti personali nel caso in cui il datore di lavoro non avesse già provveduto a pagarle.

Al lavoratore spetta il riposo settimanale anche durante la trasferta.

Fonte: art. 32 CCNL 2013

CCNL UGL/CONFIMEA/FEDERTERZIARIO: non pone particolari condizioni per la trasferta e i trasferimenti, ma all’art. 5 – costituzione del rapporto di lavoro – prevede l’indicazione nella lettera di assunzione della previsione di eventuali spostamenti temporanei per villeggiatura o altri motivi.

(art. 5 CCNL Servizi familiari)

CCNL EBILCOBA: se la condizione di trasferta non è stata specificata nella lettera di assunzione, al lavoratore spetta, oltre alla retribuzione normale,una diaria giornaliera pari al 10% della retribuzione minima giornaliera.

Nel caso in cui il soggiorno sia previsto in un altro comune, il datore di lavoro deve comunicarlo al lavoratore almeno 15 giorni prima.

(art. 40 CCNL Ebilcoba)

 

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