Badante contratto prestazioni

La badante e le “prestazioni d’attesa”

La Badante e il contratto per le sue prestazioni: alcune precisazioni

 

Partiamo da questo: “Art. 12 (Prestazioni esclusivamente d’attesa)

Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla Tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.

Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da Tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato. L’assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti. Tabella E/ Presenza notturna (valori mensili)/ LIV. UNICO 609,54”

La categoria di assistenza notturna viene retribuita secondo dei parametri specifici. Per essere inquadrata come “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona”, l’assistenza prestata deve avere carattere di discontinuità: prevede infatti attesa, ma non sempre assistenza.

Il badante si obbliga perciò a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di assistenza in modo discontinuo o intermittente e in un arco di tempo predefinito: la fascia oraria notturna.

Diverso è invece il caso di prestazioni esclusivamente di attesa – e non di cura, nemmeno discontinua. In questo caso, la prestazione viene inquadrata in una categoria diversa, appunto di “presenza notturna“. Si qualifica come “assistenza notturna” il lavoro prestato in una fascia oraria notturna interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

Il datore di lavoro dovrà a tal fine fornire al badante un’idonea sistemazione per la notte, qualora non fosse convivente, oltre alla cena e alla colazione. Al personale convivente dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

Nel contratto di lavoro dovranno essere indicate l’ora d’inizio e quella di cessazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua. Le “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona” hanno dei parametri specifici di remunerazione. Fanno infatti riferimento alla TABELLA D dei minimi retributivi previsti per legge. In particolare, nel caso in cui l’assistenza notturna riguardi soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), la badante verrà inquadrata nel livello B super.

Nel caso in cui l’assistenza riguardi soggetti non autosufficienti, la badante verrà inquadrata nel livello C super (se non formata) o D Super (se formata).

 

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