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La badante e il diritto allo studio

Decenni di lotte sindacali sono servite a garantire numerosi diritti ai lavoratori, ma allo stesso tempo sono serviti a creare una vera e propria “coscienza di classe”. Tra questi diritti, quello allo studio è sicuramente uno dei diritti fondamentali poiché proprio attraverso lo studio ciascun cittadino ha la possibilità di emanciparsi dalla propria condizione e cercare di aspirare a qualcosa di meglio e di buono – tempi e modi permettendo.

Il datore di lavoro si potrà sicuramente trovare di fronte alla condizione di vedersi richiesto un tot di ore da dedicare in qualità di “diritto allo studio”: sembra un qualcosa di strano per una badante ma il gran numero di richieste ha fatto sì che questo diventasse un vero e proprio caso! Sono tantissimi i casi di studenti-lavoratori nei vari ambiti lavorativi, persone che decidono di completare il loro ciclo di studi impegnandosi parallelamente nel lavoro. Oggi parliamo dei lavoratori del settore domestico, come colf e baby-sitter ad esempio: per loro il diritto allo studio è sancito e tutelato dal contratto collettivo del lavoro domestico. Il datore di lavoro non può ostacolare questo principio ma le ore di permesso richieste vanno concordate tra le parti, compatibilmente con le esigenze della famiglia presso cui si presta servizio.

Sono previste tre circostanze distinte per le quali vengono riconosciute tutele differenti.

  • Caso 1: La lavoratrice chiede ore di permesso per frequentare scuole dell’obbligo o corsi professionali. Il datore di lavoro non deve retribuire i permessi richiesti. In accordo tra le parti queste ore potranno essere recuperate successivamente.
  • Caso 2: La lavoratrice ha bisogno dei permessi per sostenere un esame che coincide con il suo orario di lavoro. Il datore di lavoro deve retribuire le ore richieste.
  • Caso 3: La lavoratrice si iscrive ad un corso di formazione professionale per collaboratori familiari o assistenti domiciliari. Il datore di lavoro può concedere e retribuire fino a 40 ore nell’arco dell’anno. Questa circostanza, però, viene riconosciuta ai soli contratti a tempo pieno, indeterminato ed in essere da almeno 12 mesi. Stessa cosa vale se le ore di permesso sono necessarie per la partecipazione a corsi di formazione finalizzati al rinnovo del titolo di soggiorno.

La lavoratrice, per poter usufruire di questo diritto, deve presentare al datore di lavoro la documentazione attestante la frequenza. In ogni caso le ore di permesso non possono essere cumulate negli anni. Questi permessi straordinari da indirizzare allo studio.

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