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La videosorveglianza delle badanti

La disciplina della videosorveglianza è uno dei temi trattati da Aes Domicilio che si prende cura delle famiglie selezionando badanti. La disciplina è  stata trattata dalla L. 300/1970 c.d. Statuto dei Lavoratori, che permetteva l’installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale .

La materia però fin’ora non era stata affrontata dal punto di vista del lavoro domestico con badante.

Nell’ambito del lavoro con le badanti è sufficiente rispettare la normativa sulla privacy (D.Lgs. n.196/2003) che prevede in capo al lavoratore il diritto alla riservatezza e quindi l’obbligo per il datore domestico di informare la badante ed ottenere il consenso preventivo da quest’ultimo circa l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza.

Se invece il datore decidesse di installare i dispositivi in un momento successivo a quello dell’assunzione ma la badante non fornisse il suo consenso a tal fine, ne conseguirebbe la possibilità data alle parti di recedere dal contratto in precedenza stipulato.

Del tutto diversa la questione quando le apparecchiature siano installate con lo scopo di evitare possibili attività criminali, come il furto di oggetti preziosi o comportamenti violenti nei confronti della persona assistita. In questo particolare caso infatti la giurisprudenza stabilisce che non è necessario il consenso della badante e nonostante la mancanza di questo le prove ricavate dalla registrazione degli impianti potrebbero essere validamente utilizzate in sede di processo penale.

Se però con la scusante di evitare possibili attività criminali da parte della badante, ci si accorge che la badante stessa non svolge le sue mansioni come stabilito al momento della stipula del contratto di assunzione, non è possibile utilizzare le prove raccolte per un eventuale ricorso al giudice del lavoro.

Aes Domicilio ricorda sia alla famiglia che alla badante, che quello che viene visualizzato, dove un dipendente ruba dalla casa o che si appropria di alcuni oggetti del magazzino, una badante che picchia l’anziano, si addormenta davanti alla televisione, le prove registrate dalle telecamere anche se acquisite senza il consenso della badante e dei sindacati, possono essere utilizzate in un eventuale processo penale contro la badante stessa.

Il compito che Aes Domicilio fa per la famiglia è comunicare che se l’anziano non è soddisfatto dell’opera del lavoratore domestico e la vuole licenziare, il CNNL  prevede,  il recesso libero  ossia senza giusta causa o giustificato motivo  purché sia dato il preavviso. Insomma, non valgono le comuni regole dei dipendenti che difficilmente possono essere licenziati.

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