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La badante ha diritto a rimanere in casa dopo la morte dell’assistito

Che cosa può succedere alla morte della persona assistita? La badante si può ritrovare da un momento all’altro senza una casa.

Spesso le badanti conviventi sono straniere e senza una propria abitazione in Italia; assistono in fatti notte e giorno una persona e quella diventa la loro casa.

Nel momento in cui vi è il decesso dell’assistito viene a meno l’oggetto del contratto per badante e badante convivente, vuol dire che cessa anche il diritto di restare in quella casa. Il problema è che non sempre la badante ha una casa e è bene dare del tempo alla badante per riuscire a trovare un’altra sistemazione.

Questo è risolvibile controllando il documento di assunzione che prevede la durata del preavviso.

Saranno gli eredi a comunicare il licenziamento per avvenuto decesso dell’assistito. Art. 40 comma 7 CNNL : in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto nel rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.

Il preavviso è dovuto anche in caso di morte del datore di lavoro: se gli eredi non lo rispettano, effettuando il licenziamento con effetto immediato , devono versare alla bandate ad ore l’indennità sostitutiva del preavviso. L’indennità è pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso. Quindi, in fin dei conti, la legge lascia liberi gli eredi di scegliere tra il dare il preavviso o il versare l’indennità.

Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato libero da ogni oggetto di proprietà della badante. Alla badante licenziata per morte dell’assistito spettano ovviamente i ratei della tredicesima maturata e la liquidazione delle ferie e dei permessi maturati e non ancora goduti. In verità, si tratta di un diritto che compete a qualsiasi lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Stesso discorso vale per il trattamento di fine rapporto: alla morte dell’assistito e con la lettera di licenziamento, alla badante va subito corrisposto il Tfr.

Il Tfr viene determinato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’Istat, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.

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