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La badante e il ricongiungimento con la famiglia

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L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari.

Per l’ottenimento del visto d’ingresso è necessario che il coniuge regolarmente residente in Italia presenti la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico, utilizzando l’apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.

Lo Sportello Unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari. Se il richiedente è beneficiario di protezione internazionale non deve dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio.

È possibile richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  •  il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
  • i figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Il figlio deve essere minore di anni 18 all’atto di presentazione della domanda;
  • i figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Non è possibile quindi il ricongiungimento familiare con un fratello o una sorella.

Il ricongiungimento familiare non è consentito se il richiedente risulta già coniugato con altro coniuge residente in Italia.
È consentito l’ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore.

Il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta. Il nulla osta viene trasmesso dallo Sportello Unico per via telematica direttamente agli Uffici Consolari e deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.

Il visto di ingresso per familiare a seguito favorisce la coesione familiare, attraverso la possibilità per i familiari di uno straniero titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, di fare ingresso in Italia direttamente insieme al proprio congiunto.