Contratto Nazionale Colf Badanti

Le Badanti alla Luce dell’art. 11 Ccnl

La sentenza della Corte di Cassazione n. 24/2018 conferma alcuni principi contenuti anche nel CCNL sul lavoro domestico, tra i quali che il lavoratore ha diritto ad un riposto di almeno 11 ore consecutive.

In particolare, secondo i giudici non ci si riferisce alla figura della badante che presta servizio in famiglia, ma al settore socio assistenziale sanitario che viene offerto in strutture specializzate.

Tuttavia, in questo modo si accende un riflettore sulla attualissima problematica attinente alle famiglie italiane che devono proteggere un anziano disabile o malato lungo l’arco di tutta la giornata. Si pensi alle cure notturne, le stesse per cui l’art. 11 del CCNL prevede una figura apposita: discontinue prestazioni notturne di cura alla persona.

Ma cosa vuol dire? Che una famiglia dovrebbe assumere ben due lavoratori! E questo non è facilmente realizzabile. Occorrerebbe cioè l’assunzione di una badante operativa di giorno ed una di notte, considerando che il costo medio di un’assistente alla persona convivente e regolarmente assunta si aggira intorno ai 17 mila euro l’anno e che quello per l’assistenza notturna è ancora più oneroso.

Diamo dunque una lettura attenta all’art. 11 del CCNL: Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.

Inoltre, “la collocazione dell’orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 10 e 11, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 15.”

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