Badante notte riposo

La Badante “vien di notte”

Aes Domicilio è una cooperativa socio-assistenziale, che offre i suoi servizi nel miglior modo possibile, e nel rispetto delle persone che vi si rivolgono; chi ha avuto a che fare con noi conosce bene i nostri metodi di valutazione delle prestazioni delle badanti, sottolineando soprattutto la capacità di ognuna delle badanti di sapersi gestire in determinate situazioni.

Le nostre badanti vogliono camminare accanto alla persona assistita per proteggerla dalle sue paure, dagli ostacoli che incontra, per indicarle la strada da percorrere e rassicurarla quando si sente smarrita, per farla sorridere anche nei momenti di tristezza.

Noi vediamo ogni individuo come una persona, con la sua storia e i suoi vissuti, e ne valorizziamo le competenze. Così facciamo anche per le nostre badanti. Il nostro obiettivo è quello di farli appassionare sempre di più al loro lavoro, di inserirli con delicatezza nella famiglia dell’assistito.

Naturalmente ci teniamo a valorizzare le loro competenze ed insegnare loro alcune tecniche di base per migliorare la qualità di vita dell’anziano. Così si può parlare realmente di “assistenza responsabile” portata avanti da persone che mettono la passione al centro della loro attività e che mettono le loro risorse a servizio di chi è più fragile.

La badante nelle ore notturne

Per chi ha un domestico assunto in regime di convivenza la risposta potrebbe sembrare scontata: “Se la badante dorme in casa si occuperà anche di rispondere alle esigenze dell’assistito nelle ore notturne”. Sbagliato ma con delle eccezioni.

Per capire cosa è legittimo chiedere al lavoratore è importante chiarire alcuni principi di base, a cominciare dall’imprescindibile diritto al riposo giornaliero contemplato nel contratto collettivo nazionale del lavoro domestico e recentemente ribadito in una sentenza della Corte di cassazione (la n. 24/2018 della sezione Lavoro).

La badante convivente ha diritto a un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata (ogni 24 ore). Se questa presta servizio diurno non potrà, dunque, lavorare anche di notte.

Al contrario, il datore dovrà riconoscere alla lavoratrice uno straordinario notturno (quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 06.00). In ogni caso però, il lavoro straordinario non potrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.

Se l’esigenza della famiglia è quella di garantire all’assistito una presenza fissa notturna l’unica strada è quella di assumere personale ad hoc. Il Ccnl domestico prevede due diversi profili a seconda che si tratti di assistenza vera e propria o di semplice compagnia: le “discontinue prestazioni notturne di cura alla persona” (art. 11) e le “prestazioni esclusivamente d’attesa” (art. 12). In ogni caso si tratta di personale non infermieristico. Ecco le principali differenze.

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