Badante prestazioni discontinue

La badante e le “prestazioni discontinue”

Personale di servizio e cucina negli alberghi, interpreti, addetti ai servizi di salvataggio negli stabilimenti balneari. Sono alcune delle figure professionali per le quali è possibile ricorrere al lavoro a chiamata (o job on call) frequentemente utilizzato nella stagione estiva.

Il ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello 10/2016 (su domanda di Federalberghi) ha chiarito che restano ancora valide, sul piano oggettivo, le ipotesi individuate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923.

La badante a chiamata: alcune informazioni sulle nuove norme.

 

All’indomani delle novità introdotte dal decreto legislativo 81/2015 di riordino dei contratti, che ha riscritto il lavoro intermittente negli articoli da 13 a 18, era sorto il dubbio che, fino all’emanazione di un nuovo provvedimento ministeriale, le fattispecie oggettive per le quali utilizzare il lavoro intermittente fossero soltanto quelle individuate dai Ccnl. Sulla materia, tuttavia, sono intervenuti pochi contratti, tra cui quello degli studi professionali o quello del commercio, con riferimento al marketing operativo.

Il lavoro a chiamata può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con lavoratori che abbiano più di 55 anni. È invece vietato il ricorso al lavoro intermittente per sostituire lavoratori in sciopero, ovvero presso unità produttive nelle quali si è proceduto entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi o a sospensione dal lavoro o riduzione d’orario in regime di cassa integrazione guadagni.

Non possono utilizzarlo neanche i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.

Una novità è l’esclusione del risarcimento del danno in caso di rifiuto ingiustificato alla chiamata, prevedendo come eventuali conseguenze solo il licenziamento e la perdita dell’indennità di disponibilità relativa al periodo successivo al rifiuto.

I lavoratori a chiamata sono computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Pertanto, ai fini del calcolo della percentuale di contingentamento dei contratti a termine, devono essere computati nel semestre in base all’orario effettivamente svolto. Infine l’Inps, con la circolare 57/2016, ha affermato che la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco di sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo biennale previsto dalla legge di stabilità 2016.

Tutti i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi (Vdr) per i lavoratori e a individuare le misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Le Pmi possono svolgere questo adempimento attraverso procedure standarizzate compilando il documento di valutazione dei rischi (Dvr).

 

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