Ferie badante

La badante e le ferie non solo estive

Estate, tempo di vacanza per la famiglia. Se durante l’anno in aiuto alle gestioni domestiche e familiari ci si avvale di un collaboratore che assiste il nonno o un familiare con disabilità, come ci si regola per le sue ferie? Ci sono periodi stabiliti? Devono essere usufruite tutte consecutivamente o la badante può chiederle di spezzarle? Se lavora con noi da un periodo di tempo limitato, come vanno calcolate? La retribuzione va ridotta? Se è convivente con la persona che assiste, siamo tenuti a fornirle vitto e alloggio nei periodi di vacanza? Qui cerchiamo di rispondere a queste domande, basandoci su quanto prevede il Contratto Collettivo Nazionale in materia.

Le ferie per la badante

 

Il collaboratore domestico (badante) ha diritto a complessivi 26 giorni di ferie all’anno, sia che sia badante convivente oppure no. I 26 giorni di vacanza si calcolano su un anno di lavoro svolto, conteggiati dal lunedì al sabato, escludendo i festivi e le domeniche. Se la badante è stata assunta da meno di un anno, i giorni di ferie sono meno di 26, e vanno calcolati sulla base del periodo di lavoro svolto. Per periodi di lavoro svolto si intendono anche i giorni di eventuale malattia, permessi retribuiti, congedi matrimoniali ecc. Va calcolato il monte giorni per singolo mese, ovvero 2,16 (si divide il totale dei 26 giorni  per i 12 mesi dell’anno), e lo si moltiplica per i mesi lavorati. Pertanto per una badante in servizio da 4 mesi si dovrà fare il seguente calcolo: 26/12 = 2,16; 2,16×4= 8,64 giorni.

Va detto, comunque, che è possibile concordare, con il datore di lavoro, delle ferie anticipate o dei permessi non retribuiti. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. Le ferie dovrebbero essere continuative: il contratto prevede che si possono frazionare in non più di due periodi all’anno, concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Durante il periodo di godimento delle ferie,  la badante con retribuzione mensile percepirà  la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione(la retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale mensile). La badante con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate (badante ad ore) percepirà o una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute. E’ importante ricordare che se la badante che lavora da noi usufruisce anche di vitto e alloggio, se durante le ferie non dorme e mangia da noi, le va corrisposto anche il compenso sostitutivo convenzionale. Per questo motivo se la badante che abitualmente vive in casa nostra nel periodo di ferie andrà due settimane in vacanza all’estero, ad esempio,  la sua busta paga di quel mese sarà più alta di quelle ordinarie.

 

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