Domande risposte sportello badanti

Aes Domicilio: le vostre domande, le nostre risposte – Mese di Febbraio 2020

( qui verranno riportati una serie di quesiti che gli utenti rivolgono ad AES, selezionando quelli più interessanti ed istruttivi, così da dare una linea guida, un prontuario anche per gli altri utenti; quesiti a cui abbiamo risposto così)

Utente: Ciao AES volevo sapere se pagando la badante di mio padre con al PostePay, questi pagamenti fossero detraibili. Grazie mille.

 

AES: Gentile Utente, sebbene questa sia una consulenza prettamente fiscale, tuttavia – a scopo informativo – ci siamo documentati proprio recentemente a riguardo (anche a fronte degli imminenti cambiamenti delle PostePay).

Tra i pagamenti tracciabili sono ammessi quelli effettuati con ricarica di PostePay, ovvero le carte prepagate senza IBAN a condizione che siano intestate al lavoratore.

Il datore di lavoro deve conservare ed esibire, ai fini di un controllo dell’Ispettorato del lavoro; le ricevute di pagamento effettuato, in questo caso le ricevute di ricariche della PostePay.

La detrazione fiscale del 19% impone il divieto di pagare in contanti le spese da detrarre (art. 15/917), ad esempio:

Spese mediche (si possono pagare in contanti acquisto di medicinali  e dispositivi medici; prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal SSN); Interessi passivi mutui prima casa; Spese veterinarie; Intermediazioni immobiliari per abitazione principale; Spese Funebri; Assicurazioni vita (rischio morte); Tasse scolastica per frequenza scuole e università; Erogazioni liberali; Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; Spese di iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi; Spese per pagamento affitti studenti universitari.

 

Utente: Caro AES, ho saputo che c’è una relazione tra il CANONE RAI e l’assunzione delle badanti, al fine di risparmiare qual cosina; mi daresti qualche delucidazione?

AES: Caro Utente, certamente! Allora: Ora, ad introdurre l’importante novità e ad estendere la platea dei beneficiari dell’esonero dal canone Rai è l’articolo 42 della Legge di Bilancio che, salvo emendamenti che ne modifichino il testo, si applicherà dal 1° gennaio 2020. La Legge di Bilancio 2020 prova ad ampliare il panorama dei contribuenti beneficiari dell’esenzione dal canone Rai. È l’articolo 42 del testo della manovra, “Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito”, a contenere la novità: “A decorrere dall’anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.”

 

Utente: Caro AES, ho assunto privatamente una badante, senza affidarmi ad alcuna agenzia o cooperativa di badanti, e mi ritrovo a fare i conti con qualche problemino circa il riposo settimanale. Siccome voi gestite tantissime badanti, ed anche questioni del genere; come devo comportarmi?

 

AES: Caro Utente, noi proprio questa serie di fattori burocratici invitiamo ad affidarsi ad agenzie. Comunque elenco un breve schema qui – che va tenuto presente a solo scopo amatorialmente informativo –:

Il riposo settimanale della badante, ad ogni modo, non è uguale per tutti i collaboratori domestici, ma dipende dal regime di orario adottato e dall’eventuale convivenza col datore di lavoro. Ricordiamo innanzitutto quali sono i regimi di orario che possono essere adottati per i lavoratori domestici:

per le badanti conviventi a servizio intero, l’orario massimo settimanale è pari a 54 ore, l’orario massimo giornaliero è pari a 10 ore non consecutive, e le ore di riposo giornaliero sono pari a 11 ore consecutive, più ulteriori 2 ore, non retribuite, se l’orario giornaliero non è interamente collocato dalle 6 alle 14, o dalle 14 alle 22;

per i conviventi a servizio ridotto, l’orario massimo settimanale è pari a 30 ore; l’orario massimo giornaliero è pari a 10 ore non consecutive, su 3 giorni settimanali, oppure può essere collocato dalle 6 alle 14, o dalle 14 alle 22; le ore di riposo giornaliero sono pari a 11 ore consecutive, più ulteriori 2 ore, non retribuite, se l’orario giornaliero non è interamente collocato dalle 6 alle 14, o dalle 14 alle 22;

per i non conviventi, l’orario massimo settimanale è pari a 40 ore; l’orario massimo giornaliero è pari a 8 ore non consecutive, distribuite su 5 o 6 giorni settimanali; le ore di riposo giornaliero minimo sono pari a 11 ore consecutive, come previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.