Amministratore Sostegno Badante

I Poteri dell’amministratore di Sostegno nei Confronti della Badante

Quando una persona si trova impossibilitata a provvedere pienamente ai propri interessi a causa di un problema fisico o psichico, il Tribunale può nominare un Amministratore di Sostegno che è il più delle volte un familiare e che agirà in sostituzione o in affiancamento della persona più debole, avendo cura di tutelarne appieno gli interessi, in tutti gli aspetti della vita quotidiana. La funzione dell’istituto è quella di affiancare ad un soggetto privo di autonomia un soggetto che tuteli i suoi interessi patrimoniali. Il tutto, con la minore limitazione possibile della capacità di agire. Tra le sue competenze troviamo in particolare il ritiro della pensione, la dichiarazione dei redditi, la gestione del conto corrente, le prestazioni con il consenso informato, ma anche l’assunzione di una badante.

I poteri attribuiti all’amministratore di sostegno sono ovviamente particolarmente modulati sulle peculiari esigenze del badato! Ci si chiede spesso se la badante possa in qualche modo centrare con questo ruolo!

In effetti il ricorso può essere altresì presentato dal tutore o curatore, e dai responsabili dei servizi socio-sanitari, qualora abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, ma di solito la badante, più che protagonista è oggetto di controllo! L’istituto dell’amministrazione di sostegno, infatti, è uno strumento fondamentale per prevenire o limitare eventuali danni derivanti da una cattiva gestione del patrimonio da parte del soggetto potenzialmente beneficiario che potrebbe essere tratto in errore.

Non è raro sapere di anziani circuiti dalle badanti che sono quotidianamente a contatto con gli stessi, persone che, anziché prestare le dovute cure e svolgere attività nell’interesse delle persone più deboli, approfittano di una simile situazione per farsi elargire somme di denaro a titolo di donazioni e regalie.

Ebbene è proprio per evitare simili situazioni che interviene l’amministratore ed in particolare, concludendo, l’ampiezza dei poteri dei quali è stato insignito, afferenti sia la cura della persona che la gestione del patrimonio, include, ancorché non espressamente esplicitata, la gestione del rapporto lavorativo con la badante che rientra dunque nell’attività di amministrazione ordinaria. In altre parole l’amministratore di sostegno potrebbe anche decidere di licenziare la badante.