Licenziamento della badante in forma orale: si può?
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Per quanto riguarda il licenziamento, i lavoratori domestici (colf, badante convivente, babysitter, chi offre servizi infermieristici e servizi psicologici a domiclio) non godono delle stesse tutele spettanti alla maggior parte dei dipendenti: essi possono essere licenziati liberamente dal datore lavoro, salvo alcune eccezioni.
Iniziamo subito col chiarire che il licenziamento della badante può essere intimato anche oralmente, ed in questo caso non è nullo, come invece accade per il licenziamento orale, per la generalità dei lavoratori subordinati: tuttavia, su richiesta della badante, il datore di lavoro è tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento. In ogni caso, la cessazione del rapporto va comunicata per iscritto all’Inps.
Con ordinanza n. 23766 dell’1 ottobre 2018, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto valido quanto asserito dalla Corte territoriale ovvero che, una volta asserito che nel caso di specie il licenziamento intimato verbalmente è comunque legittimo e pienamente efficace, diventa irrilevante verificare se in concreto era stato intimato dalla datrice di lavoro o se era stata la stessa lavoratrice a rassegnare le dimissioni.
In un caso simile, una donna, una collaboratrice domestica straniera, in appello, vedeva rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di impugnazione del licenziamento orale intimatole dalla datrice di lavoro dopo quattro anni di servizio. A questo punto proponeva, quindi, ricorso alla Suprema Corte, deducendo la nullità del licenziamento stesso perché intimato in via orale.
Per la Cassazione, però, la violazione denunciata è inconferente, posto che nel caso di specie relativo al lavoro domestico, “è espressamente prevista l’esenzione dall’applicazione dell’onere della forma scritta, imposto dall’art. 2 I. 604/1966, come novellato dall’art. 2 I. 108/1990”. Per cui il ricorso è stato respinto.
Ebbene, per la Cassazione è espressamente prevista l’esenzione dalla forma scritta del recesso nell’ambito del lavoro domestico.
In via prudenziale, tuttavia, sarebbe bene comunicare al dipendente l’interruzione del rapporto di lavoro in forma scritta, soprattutto nel caso in cui al domestico spetti un periodo di preavviso. In questo caso il documento potrà infatti rappresentare una prova concreta dell’avvio del periodo residuo di attività lavorativa.
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