Alloggio popolare: la badante può subentrare in luogo della persona assistita?
AES DOMICILIO ci tiene a sottolineare che tutti gli articoli compilati hanno un fine puramente “informativo” o “esplicativo” e non hanno alcuna pretesa di esaustività, né entrano nello specifico dei casi. Per questi motivi si invitano i lettori a verificare e comunque a rivolgersi, in ogni caso, agli organi competenti per avere maggiori informazioni e sottoporre le proprie esigenze ed i casi personali. Altresì garantiamo che tutte le informazioni sono desunte da fonti accreditate e per quanto possibile riportate fedelmente.
La persona legata da un rapporto di lavoro subordinato all’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non può succedere nel rapporto di locazione alla morte di questi.
È quello che stabilisce in una sua sentenza la Suprema Corte di Cassazione: nel caso di morte dell’assegnataria di un alloggio di edilizia economica e residenziale pubblica, non subentrano nel diritto di godimento, tra gli altri, “il convivente di fatto” nel caso di un anziano non autosufficiente e della sua badante convivente, badante ad ore e badante di condominio.
La L.R. Liguria n. 10 del 2004, art. 12 va infatti interpretato nel senso che il “convivente di fatto” ivi previsto sia soltanto il convivente more uxorio poiché depongono in tal senso l’interpretazione letterale, l’interpretazione sistematica e l’interpretazione finalistica: dal punto di vista letterale, l’espressione “convivente di fatto” compare in una pluralità di testi normativi, sempre quale sinonimo di “convivente more uxorio”, ma il rapporto di servizio o di lavoro domestico esula dal novero delle convivenze di fatto; dal punto di vista sistematico, la L.R. Liguria n. 10 del 2014, art. 12, nell’elencare gli aventi diritto a subentrare nel diritto di godimento dell’alloggio, inserisce il “convivente di fatto” subito dopo il coniuge, e subito prima dei figli: il che rende evidente l’assimilazione, nella intenzione del legislatore, della convivenza di fatto al rapporto di coniugio; dal punto di vista finalistico, infine, la ratio delle norme sul diritto dei familiari dell’assegnatario d’un alloggio di edilizia residenziale pubblico a permanere nel godimento dell’immobile, dopo la morte dell’assegnatario, è la solidarietà familiare ed il diritto alla casa, ratio insussistente rispetto al coabitante per ragioni di lavoro, di servizio o di ospitalità.
La mera coabitazione per esigenze lavorative, infatti, non dà luogo ad un consorzio familiare, e non legittima l’equiparazione del dipendente ai membri della famiglia.
Sembra chiara e priva di lacune la decisione della Corte, occhio dunque ai furbetti, non sempre farsi ragione è la via più semplice per fare giustizia, e non sempre la convivenza – pur essendo lunga – comporta necessariamente un “debito” come quello di cui si discorre.
Vuoi sapere quanto costa una badante?
AES Domicilio (assistenza anziani a domicilio) è attiva con le proprie badanti in tutta la Regione Lombardia ed in particolare nelle province di Milano (badante Milano), Badante Monza, Badante Como, Badante Lecco, Badante Bergamo.