La maternità della badante
Affrontiamo un aspetto che può certamente capitare anche alle lavoratrici badanti e colf: la maternità.
Quando la lavoratrice domestica è in gravidanza scattano le garanzie a tutela della maternità. Durante il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge la lavoratrice ha diritto a conservare il posto di lavoro, all’astensione dal lavoro e ad una indennità sostitutiva della retribuzione.
Dall’inizio della gestazione fino al momento della astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice può essere licenziata solo per mancanze gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria.
La tutela non è imposta dalla legge ma dal contratto collettivo. Periodo in cui vige il divieto:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- durante il periodo che va dalla data presunta a quella effettiva del parto;
- durante i tre mesi successivi al parto.
Anche per badanti ad ore è stata introdotta la cosiddetta flessibilità dell’astensione obbligatoria che consente alla lavoratrice di ritardare il periodo di assenza obbligatoria fino a un mese prima della data presunta del parto, e fino a quattro mesi dopo la nascita del bambino.
Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità pagata dall’Inps, pari all’80 % del salario convenzionale sul quale sono versati i contributi orari. Nel calcolo dell’indennità sono considerati solo i periodi di lavoro svolti come lavoratrice domestica.
Le lavoratrici domestiche (badante convivente o colf a ore) hanno diritto alla tutela economica della maternità solo se:
- nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico;
o, in alternativa - nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico.
- Per il calcolo di tali settimane retribuite l’art. 10 del D.P.R. n. 1403/1971, prevede che “Ai fini del diritto alle prestazioni, il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore é pari a quello delle settimane lavorate ecc…….. sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative“.
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