bonus lombardia

Bonus Assistenti Familiari Regione Lombardia

Aes Domicilio nella sua esperienza riconosce l’importanza del rispettare il contratto nazionale dei collaboratori domestici per tutelare la famiglia e la badante.

Denuncia tutte le cooperative che, ingannando i familiari che hanno poche conoscenze del mondo delle badanti, promettono contratti in regola e senza pensieri per le famiglie quando in realtà assumono con contratti co.co.co, con ritenuta d’acconto e con partita iva.

La regione Lombardia ha creato un bonus badante dove il destinatario della presente misura è l’intestatario del contratto con l’assistente familiare, sia esso la persona assistita o un familiare non obbligatoriamente convivente, che può essere anche amministratore di sostegno/tutore.

La persona assistita, inoltre, può essere rappresentata da un amministratore di sostegno/tutore, diverso dal familiare.

Il richiedente del beneficio è sempre l’intestatario del contratto che può essere:

  • la persona assistita, in questo caso presenta la domanda la persona assistita e l’ISEE di riferimento è il proprio
  • il familiare per conto della persona assistita intestataria del contratto, ma impossibilitata a presentare la domanda (ISEE di riferimento è quello della persona assistita)
  • un familiare anche non convivente, in questo caso l’ISEE di riferimento è quello del familiare. Il familiare può ricoprire anche il ruolo di amministratore di sostegno/tutore
  • un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare, in questo caso l’ISEE di riferimento è quello della persona assistita.

I requisiti di accesso che sono riferiti all’intestatario del contratto sono:

  • ISEE uguale o inferiore a € 35.000,00
    ISEE < = 25.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 2.400,00 €; ISEE > 25.000,00 € e <= 35.000,00 €: tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 2.000,00 €
  • Contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di validità, sottoscritto con un Assistente familiare iscritto in uno o più registri territoriali presenti presso gli Ambiti Territoriali e corrispondente a quanto indicato nell’art.7 della l.r. 15/2015 per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura
  • Residenza in Lombardia da almeno 5 (cinque) anni

In fase di presentazione della domanda dovrà essere allegata, oltre al contratto, la lettera di incarico dell’Ente di settore presso la persona assistita per ogni assistente che si dovesse alternare alla cura dalla quale si evince che la persona incaricata presta servizio presso l’assistito.

La persona assistita, in qualità di datore di lavoro, deve essere residente in Lombardia da almeno 5 anni.

Laddove il datore di lavoro dell’assistente familiare sia un familiare della persona assistita non obbligatoriamente convivente, quest’ultimo deve comunque essere residente in Lombardia da almeno 5 anni

Possono presentare domanda agli Sportelli per l’assistenza familiare tutte le persone, italiane e straniere, che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • compimento del 18° anno d’età
  • certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza
  • titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari
  • per i cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per attestare la conoscenza della lingua italiana di livello A2 oppure autocertificazione della Conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, conseguita alternativamente secondo una delle seguenti modalità: − da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri; – dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) o precedentemente dai Centri Territoriali Permanenti (CTP)
  • autocertificazione circa l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso
  • essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
  1. titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con relativa traduzione asseverata da una Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri dell’Unione europea. Sono equiparati i titoli degli Stati dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera
  2. attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario riconosciuti, realizzati da enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un monte ore minimo pari a 160 ore
  3. attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione
  4. attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso formativo, nell’ambito del sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19
  5. avere svolto un’attività lavorativa in Italia nel campo dell’assistenza familiare di almeno 12 mesi effettuati nell’arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di lavoro e dalla copia dei versamenti dei contributi di legge. Tale documentazione è integrata da una lettera del datore di lavoro in cui viene attestata la conoscenza di economia domestica, con la declinazione delle mansioni svolte (es. attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, ecc)

Le persone non occupate, per essere iscritte al Registro, devono dichiarare di essere immediatamente disponibili per l’attività lavorativa.

 

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