assunzione familiare come badante aes domicilio

Assunzione di un familiare come badante

Ci può essere la necessità o la volontà di assistere il proprio coniuge anche sottoforma di lavoro.

Il rapporto di lavoro, quindi diventare badante convivente, stipulato con il proprio coniuge viene di norma rifiutato dall’Inps in quanto le prestazioni svolte tra parenti stretti si presumono gratuite e svolte per motivi affettivi.

Vediamo cosa dice la legge in tal proposito. Il codice civile all’art. 143 indica tra i doveri dei coniugi anche la reciproca assistenza morale e materiale oltre alla collaborazione nell’interesse della famiglia, cosa incompatibile con il sussistere di un rapporto di lavoro domestico.

Mentre nel caso si assuma come badante un parente, (discendenza da uno stesso stipite) o affine (vincolo con i parenti del coniuge) entro il 3° grado, l’Inps non rifiuta di diritto il rapporto ma effettua una verifica.
In tal caso la comunicazione di assunzione, effettuata sul sito Inps, sarà indicata come “Sospesa” e verrà definita dalla sede Inps competente per territorio solo dopo avere effettuato i controlli previsti a convalida di quanto dichiarato dal datore di lavoro.
Le parti dovranno dimostrare l’onerosità della prestazione, quindi che sussiste una contropartita in denaro in seguito alla prestazione di lavoro e il vincolo di subordinazione.

Ci sono dei casi in cui l’Inps accetta di diritto l’assunzione, senza onere della prova, data la particolare condizione dell’assistito che oltre a fruire dell’indennità di accompagnamento dev’essere:

  • grande invalido di guerra (civile e militare);
  • grande invalido per cause di servizio e del lavoro;
  • mutilato e invalido civile;
  • cieco civile;
  • ministro del culto cattolico appartenente al clero secolare (i sacerdoti che svolgono la loro attività sotto l’autorità del vescovo costituiscono il clero cosiddetto “secolare”, mentre il termine “clero regolare” indica i sacerdoti membri degli ordini religiosi, come ad esempio i gesuiti e i francescani).

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