Badanti Selezionate

Il contratto della badante e il permesso di soggiorno

AES DOMICILIO ci tiene a sottolineare che tutti gli articoli compilati hanno un fine puramente ‘informativo’ o ‘esplicativo’ e non hanno alcuna pretesa di esaustività, né entrano nello specifico dei casi. Per questi motivi si invitano i lettori a verificare e comunque a rivolgersi, in ogni caso, agli organi competenti per avere maggiori informazioni e sottoporre le proprie esigenze ed i casi personali. Altresì garantiamo che tutte le informazioni sono desunte da fonti accreditate e per quanto possibile riportate fedelmente.

Spesso le badanti conviventi, le badanti ad ore e le badanti di condominio (ma anche babysitter e colf) si trovano esposte a maggiori rischi lavorativi: in molti casi sono impegnate in occasioni e situazioni di lavoro particolarmente faticose, con carenze di formazione, informazione e addestramento e di comprensione della lingua italiana. Per prevenire incidenti, infortuni e malattie in questo settore dell’assistenza domiciliare, l’Inail ha raccolto nella pubblicazione “Lavorare in casa in sicurezza. Manuale per colf e assistenti familiari” sviluppato su diversi moduli formativi in tema di salute e sicurezza. I contenuti sono organizzati sotto forma di domande e affrontano tutti quei pericoli inerenti al lavoro che viene svolto dai collaboratori domestici, chi offre servizi psicologici a domicilio o servizi infermierisitici o di servizi di mediazione familiare, ma anche badanti Parkinson e badanti Alzheimer.

Come ricorda lo stesso documento, molto spesso a causa della fretta e della assenza di informazioni necessarie si compiono atti che possono provocare infortuni e malattie con conseguenze anche molto gravi. Invero è importante prestare una adeguata attenzione a come si svolgono questo genere di attività, all’ambiente, alle sostanze utilizzate, alle malattie da cui possono essere affette le persone che si assistono ed è dunque importante affrontare i rischi per la salute e per la sicurezza legati all’ambiente di lavoro, ma anche i rischi legati all’attività specifica (si pensi ai rischi prodotti da materiali chimici e quindi alla pulizia durante la quale si utilizzano diversi tipi di prodotti per lavare).

Inoltre, con l’entrata in vigore del D.lgs 151/2015, recante disposizioni di semplificazione per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la tutela della sicurezza sul lavoro dei lavoratori “a voucher” non è più così scontata. Infatti, mentre prima, i prestatori di lavoro accessorio erano equiparati ai lavoratori subordinati (con tutti gli obblighi di tutela connessi), adesso, con le modifiche apportate dal Decreto 151, è necessario che l’attività lavorativa sia svolta in favore di un committente imprenditore o di un professionista. Negli altri casi, invece, i prestatori di lavoro accessorio sono equiparati ai lavoratori autonomi (art. 21 D.Lgs. 81/08). Tuttavia, rimangono esclusi dalle disposizioni del D.Lgs. 81/08, anche:

  • i piccoli lavori domestici a carattere straordinario
  • l’insegnamento privato supplementare
  • l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili
  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti) – art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08.

Rapporto badante badato

Quando, invece, la prestazione accessoria è fornita ai fini di un’attività imprenditoriale, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa.

Ebbene, come si evince dalla normativa per «lavoratore» si intende colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

In sostanza, all’interno di tale esclusione rientrano le donne delle pulizie, le badanti e le colf che svolgono la propria attività per una famiglia o un privato cittadino. In tali situazioni non vige quindi, ad esempio, l’obbligo di redigere un documento valutazione dei rischi e di effettuare i corsi di formazione previsti per i lavoratori così come definiti o equiparati dall’art. 2. Inoltre, la circolare INPS n. 1315 del 3/05/1973 chiarisce che possono essere considerati datori di lavoro domestico, equiparabili a quelle familiari, anche le convivenze presso comunità religiose (conventi, seminari), le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) e le comunità senza fini di lucro (es. orfanotrofi o ricoveri per anziani il cui fine sia però prevalentemente assistenziale), a patto che i lavoratori prestino un servizio diretto e personale ai conviventi in questione. Perchè si riconoscano le norme proprie degli addetti ai servizi domestici e familiari, le comunità devono avere la natura di “convivenza di tipo familiare” e devono avere caratteristiche di “comunità stabile, permanente e continuativa di tetto e di mensa”. 

In ogni caso, nonostante tale esclusione, l’INAIL ed il Ministero della Salute hanno giustamente diffuso numerose pubblicazioni per favorire una cultura della sicurezza anche in ambito domestico, dove sono molto diffusi infortuni e malattie professionali.

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