badante ferie vacanze

La busta paga per i giorni festivi e una sentenza della cassazione che fa luce su alcuni aspetti

AES DOMICILIO ci tiene a sottolineare che tutti gli articoli compilati hanno un fine puramente ‘informativo’ o ‘esplicativo’ e non hanno alcuna pretesa di esaustività, né entrano nello specifico dei casi. Per questi motivi si invitano i lettori a verificare e comunque a rivolgersi, in ogni caso, agli organi competenti per avere maggiori informazioni e sottoporre le proprie esigenze ed i casi personali. Altresì garantiamo che tutte le informazioni sono desunte da fonti accreditate e per quanto possibile riportate fedelmente.

Introduzione

L’argomento “festività” è molto spinoso e va sempre incontro a possibili fraintendimenti, è per questo che il corpo del presente articolo va considerato come mero spettro esplicativo dell’argomento, e non ha alcuna pretesa di esaustività di casi particolari che, in un lavoro com’è quello della badante, possono presentarsi eccome!

Sicuramente le linee guida in materia di festività sono ben delineate anche dal CCNL il quale prevede all’art. 17 le seguenti festività:

– 1º gennaio; – 6 gennaio; – lunedì di Pasqua; – 25 aprile; – 1º maggio; – 2 giugno; – 15 agosto; – 1º novembre; – 8 dicembre; – 25 dicembre; – 26 dicembre; – S. Patrono.

Il calcolo della festività nella busta paga

Il calcolo della festività nella busta paga della colf dipende dal tipo di contratto stipulato e precisamente:

  • se si tratta di colf ad ore (non colf convivente), la festività va pagata sempre, indipendentemente dai giorni lavorativi, per 1/6 dell’orario settimanale (ovvero 1/26esimo del mensile), anche se essa cade di domenica;
  • se invece la colf viene pagata con paga mensilizzata (convivente sempre e non convivente solo se così scelto dalle parti), nella busta paga si deve retribuire la festività per le stesse ore previste dal contratto, se cadente in un giorno dal lunedì al sabato, mentre, per 1/6 dell’orario settimanale, se cadente di domenica. Nella busta paga di una colf convivente che lavora dal lunedì al venerdì per 10 ore, per la festività di sabato 25 aprile, ad esempio, non verrà visualizzata alcuna retribuzione oltre a quella ordinaria (perché le ore contrattuali di quella giornata sono zero e la festività non cade di domenica), mentre per domenica 25 dicembre calcolerà un importo aggiuntivo alla retribuzione pari ad 1/26esimo (festività non goduta).

Tenendo presente questo, Webcolf indica in automatico la festività nell’inserimento mensile con la sigla F e calcola la busta paga della colf esponendo le ore e la retribuzione corretta di tali festività. Se nell’inserimento non si vede la F ma vengono indicate semplicemente zero ore significa che la festività del collaboratore con paga mensilizzata cade in un giorno non lavorativo diverso dalla domenica (0 quindi significa F0).

Si precisa comunque che, nel caso la collaboratrice lavorasse durante le festività, oltre alla sigla F seguita dal numero di ore proposte dal programma (per pagare la festività), si dovrà mettere nell’inserimento la sigla LF di lavoro festivo (maggiorato al 60% della paga di fatto), seguito dal numero di ore lavorate. Per esempio, in caso di colf convivente con orario di 10 ore dal lunedì al venerdì che presta servizio martedì 2 giugno per 7 ore, nell’inserimento sarà corretto indicare LF7F10. Se invece la collaboratrice, per quella giornata, riceve vitto alloggio in natura va indicato LFV al posto di LF. In questo modo la quota oraria di vitto alloggio viene considerata per la sola maggiorazione.

La sentenza della Cassazione

Tuttavia una sentenza del Dicembre scorso, emanata della Cassazione, ha sancito che non può essere riconosciuto lo svolgimento di ore di lavoro straordinario nei giorni festivi, utili ai fini del del diritto alle differenze retributive e al t.f.r. residuo, allorchè sia accertata la volontarietà della scelta della collaboratrice di trascorrere il proprio tempo libero in compagnia dell’assistita e del figlio di questa.

Il caso

La Corte di Appello di Genova aveva rigettato per difetto di prova la richiesta di differenze retributive effettuata da parte di una collaboratrice domestica a tempo pieno e in regime di convivenza presso la famiglia per le esigenze assistenziali della madre non autosufficiente della datrice di lavoro.

La badante proponeva ricorso per Cassazione avverso la decisione del giudice di secondo grado con più motivi contestando la volontarietà e la gratuità delle prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto fondato su motivi inidonei a contrastare il fondamento della decisione della Corte di Appello che aveva escluso che nei fine settimana fosse stata prestata attività lavorativa da parte della badante la quale era rimasta, anche dopo la morte dell’assistita, a convivere nella casa in virtù di un contratto di comodato d’uso gratuito concessole dai familiari.
Il Giudice di legittimità ha rilevato che dalle circostanze dedotte in giudizio potesse desumersi  che la permanenza della domestica nella casa di abitazione fosse di natura volontaria e che ciò non implicasse quindi lo svolgimento di prestazioni lavorative, anche perché nei giorni contestati era sempre il figlio dell’assistita non convivente ad occuparsi della madre.

La pronuncia in commento appare utile perché offre l’occasione di rammentare su chi gravi l’onere della prova nelle controversie di lavoro aventi per oggetto la richiesta di corresponsione di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di ore di lavoro straordinario. Secondo il principio stabilito dall’art. 2697 c.c. è il lavoratore che ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell’onere della prova.

Sei alla ricerca di una badante?

AES Domicilio (assistenza anziani a domicilio) è attiva con le proprie badanti in tutta la Regione Lombardia ed in particolare nelle province di Milano (badante Milano), Badante Monza, Badante Como, Badante Lecco, Bergamo, Badante Pavia.
Siamo anche presenti attraverso i nostri uffici o i nostri partner in franchising ad esempio a Roma: badante Roma e in altre province del Lazio.