Riposo contrattuale badanti

Il riposo nel contratto di lavoro della badante

Analizziamo gli aspetti relativi alle ore di riposo nel contratto di lavoro delle badanti.

Il lavoro della badante, spesso, è confuso come un “lavoretto domestico” e per il fatto che venga a svolgersi all’interno delle mura di una casa appare meno faticoso, e meno “importante”. Questa un’opinione completamente sbagliata. La burocrazia contrattuale, negli ultimi anni, ha mostrato attento interesse nei riguardi della crescente richiesta di lavori domestici, ed in particolar modo del lavoro della badante, dato il costante aumento della popolazione over 70 che in Italia sta avvenendo. Per interesse si intende una particolare manovra tesa a disciplinare minuziosamente non solo gli orari di lavoro delle badanti, il compenso spettante, il tipo di ore lavorative, i contributi, ma anche e soprattutto l’arbitrio delle ore di riposo.

Prima del 4 Gennaio 2018, chi prestava assistenza H24 (badante convivente) presso un anziano o una famiglia, era tenuto obbligatoriamente ad accettare la possibilità di “vitto e alloggio” che la famiglia o l’anziano proponeva, con lo scopo di mantenere la badante pur sempre entro i “recinti” domestici, e dunque pur sempre rendendola disponibile, anche quando sarebbe potuta non esserlo.

La sentenza n. 24 del 4 gennaio 2018 con cui la Corte di Cassazione ha esteso anche al lavoro domestico il diritto al riposo giornaliero fissato a 11 ore consecutive. La conseguenza più evidente (e che sta suscitando grande interesse da ambo le parti coinvolte nel contratto di lavoro domestico) è proprio quella che richiede due persone per coprire il turno di giorno e di notte.

Il caso di specie riguardava una Onlus di Lecco, amministrata da religiosi, che forniva personale per l’assistenza familiare H24 sull’assunto che le ore di riposo dei dipendenti non dovessero essere necessariamente consecutive.

I giudici però hanno dato ragione alle badanti facendo peraltro appello al decreto legislativo 66 del 2003 che ha recepito la direttiva comunitaria sull’orario di lavoro e che prevede per tutti i lavoratori il diritto alla “fruibilità in modo consecutivo” delle undici ore di riposo minimo giornaliero, “fatte salve le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”.

Chi trasgredisce a questo diritto, oltre a multe salate (nel caso di specie una sanzione da 13.620 euro che però dovrà essere ricalcolata in conseguenza di alcuni cambiamenti legislativi intervenuti nel corso della causa), rischia una denuncia per sfruttamento della manodopera.

Insomma, vediamo come la burocrazia contrattuale abbia ancora una volta, sebbene con i suoi tempi ed i suoi modi, fatto luce su una questione latente, che però stava pian piano diventando una questione di fondo molto preoccupante, e che avrebbe potuto inficiare lo stesso “status” di lavoratore o lavoratrice domestica.

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