Come assumere una badante extracomunitaria: alcune linee guida
AES DOMICILIO ci tiene a sottolineare che tutti gli articoli compilati hanno un fine puramente ‘informativo’ o ‘esplicativo’ e non hanno alcuna pretesa di esaustività, né entrano nello specifico dei casi. Per questi motivi si invitano i lettori a verificare e comunque a rivolgersi, in ogni caso, agli organi competenti per avere maggiori informazioni e sottoporre le proprie esigenze ed i casi personali. Altresì garantiamo che tutte le informazioni sono desunte da fonti accreditate (come, in questo caso, ‘laleggepertutti.it’/INPS.it/etc.) e per quanto possibile riportate fedelmente.
Se vuoi assumere una badante in Italia come un cittadino extracomunitario, devi seguire delle regole specifiche, che si trovano nel Testo unico sull’immigrazione e nel suo Regolamento d’attuazione.
La procedura prevede il rilascio di un nulla osta, del visto d’ingresso, la sottoscrizione di un contratto di soggiorno, il rilascio del permesso di soggiorno e la stipula di un accordo d’integrazione.
Non preoccuparti, però: anche se l’assunzione di lavoratori extracomunitari comporta degli adempimenti piuttosto complessi, per la maggior parte delle attività si può essere assistiti dallo sportello unico per l’immigrazione.
La procedura per l’assunzione di lavoratori non appartenenti all’Unione Europea, comunque, non è unica, ma cambia per i lavoratori stagionali, e per chi può beneficiare dei cosiddetti ingressi fuori quota. Ogni anno, difatti, con un apposito decreto, sono programmati i flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato. Per il 2019, la quota massima complessiva è pari a 30.850 unità.
Permesso di soggiorno
Se un cittadino extracomunitario vuole entrare in Italia e soggiornare per motivi di lavoro dipendente, deve ottenere il permesso di soggiorno, seguendo una procedura differente a seconda della tipologia di rapporto che intende instaurare:
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- lavoro stagionale (nei settori agricolo e turistico alberghiero);
- lavoro con ingresso fuori quota.
Contemporaneamente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno (dunque entro 8 giorni dall’ingresso in Italia) il lavoratore deve richiedere il rilascio del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Per richiedere il permesso di soggiorno devono essere compilati specifici moduli, che vanno inoltrati, tramite l’ufficio postale, alla Questura competente per il rilascio (a seconda della provincia nella quale si trova il cittadino extracomunitario).
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è richiesto il versamento di un contributo. Per il rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore può attendere sino a 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore extracomunitario può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e lavorare temporaneamente per il datore di lavoro che ha richiesto la sua prestazione, se:
- ha presentato la richiesta di permesso di soggiorno contemporaneamente alla stipula del contratto di soggiorno;
- l’ufficio competente ha rilasciato la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta.
La Questura, valutata positivamente la richiesta, rilascia, entro 60 giorni, il permesso di soggiorno.
Ottenuto il permesso di soggiorno, il lavoratore extracomunitario può essere assunto nel rispetto delle normali procedure previste per i lavoratori regolarmente presenti in Italia.
Inoltre, può utilizzare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, senza necessità di conversione, anche per svolgere attività di lavoro autonomo o lavoro come socio di cooperativa. Il permesso di soggiorno dura sino a:
- 1 anno, in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 2 anni, in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Allo scadere del permesso di soggiorno il lavoratore extracomunitario deve lasciare il territorio dello Stato, salvo i casi di rinnovo, con la sola eccezione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che ha durata indeterminata.
Nulla osta
Se sei un datore di lavoro italiano (o straniero regolarmente soggiornante in Italia) e vuoi instaurare un rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato) con un extracomunitario residente all’estero, di cui hai conoscenza diretta, devi innanzitutto:
- verificare presso i servizi per l’impiego l’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale a ricoprire la posizione richiesta;
- presentare allo sportello una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro per quel determinato lavoratore.
Se non conosci direttamente il lavoratore extracomunitario, devi richiedere il nulla osta per una o più persone iscritte in apposite liste, previste da accordi o intese bilaterali con Stati extra europei (si tratta della cosiddetta richiesta numerica).
Devi presentare la richiesta di nulla osta in via telematica, compilando la domanda in modalità on line direttamente sul sito del ministero dell’Interno.
Dopo la verifica dell’Ispettorato territoriale del lavoro sul rispetto delle quote di ingresso e il parere positivo della Questura, lo sportello ti rilascia il nulla osta al lavoro, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Lo sportello, poi, ti convoca per la consegna del nulla osta e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Il nulla osta vale al massimo 6 mesi dalla data del rilascio.
Visto d’ingressi
Il lavoratore extracomunitario per entrare in Italia deve comunque ottenere un visto di ingresso per lavoro subordinato, rilasciato dalla competente rappresentanza diplomatica (ambasciata italiana) o consolare italiana nel suo Paese. Ecco la procedura:
- lo sportello per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoratore extracomunitario;
- su domanda (del datore di lavoro) trasmette il nulla osta con la relativa documentazione, in via telematica, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare (nel Paese di provenienza del lavoratore);
- la rappresentanza diplomatica o consolare, valutata positivamente la domanda, rilascia al lavoratore il visto d’ingresso entro 90 giorni dalla richiesta, dandone notizia anche al ministero dell’Interno, al ministero del Lavoro, all’Inps e all’Inail;
- in questo modo, il lavoratore può richiedere il visto d’ingresso per lavoro subordinato, utilizzando il nulla osta entro 6 mesi dalla data di emissione.
Contratto di soggiorno
Una volta ottenuto il nulla osta al lavoro ed il visto d’ingresso, il lavoratore extracomunitario può entrare in Italia. Devono poi essere effettuati i seguenti adempimenti:
- il lavoratore straniero, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, accompagnato dal datore di lavoro, deve recarsi presso lo sportello competente per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato (che di norma è già stato sottoscritto dal datore di lavoro);
- non è possibile apporre modifiche o condizioni al contratto;
- il contratto è un impegno a concludere nel termine di 6 mesi (periodo di validità del nulla osta) il vero e proprio contratto di lavoro;
- nel contratto sono comunque indicate le condizioni principali del rapporto lavorativo;
- una copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo sportello ai Servizi per l’impiego, all’autorità consolare competente e al datore di lavoro.
Ecco il contenuto del contratto di soggiorno:
- impegno del datore di lavoro a garantire la disponibilità di un alloggio per il lavoratore, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (per la fruizione dell’alloggio può essere trattenuto sino a un terzo della retribuzione del lavoratore);
- impegno del datore di lavoro a pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nello Stato di provenienza;
- accordo sugli elementi economici del contratto (corresponsione della sola retribuzione fissata dal contratto collettivo applicato, in base al livello di inquadramento, o di un superminimo in aggiunta).
Accordo d’integrazione
Nel caso in cui il lavoratore richieda il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a 1 anno, deve stipulare con lo Stato italiano (presso le Prefetture o le Questure) un accordo di integrazione, della durata di 2 anni e prorogabile per 1 anno, con cui si impegna:
- ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata, una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, dell’organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali;
- a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione nei confronti dei figli minori;
- a rispettare i principi della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione.
Lo Stato, con l’accordo d’integrazione:
- si impegna a sostenere il processo di integrazione dell’extracomunitario e ad assicurare nell’immediato la sua partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia;
- fornisce le informazioni sui diritti riconosciuti al lavoratore con il permesso di soggiorno, in materia di sanità, servizi sociali, lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La stipula dell’accordo non è necessaria in caso di extracomunitari:
- affetti da patologie o da disabilità gravi;
- minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela (l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile);
- vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento (l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile).
Il cittadino straniero deve conseguire, nel periodo di durata dell’accordo, un numero minimo di crediti, in base alle attività svolte: il suo inadempimento determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dal territorio nazionale (fanno eccezione alcuni casi tra i quali quello dell’extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo).
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