Badante Equilibrio famigliare

Aes “Aescolta”, lo sportello di Aes Domicilio: le vostre domande e le nostre risposte (gennaio 2021)

Tutte le domande qui riportate, sono state modificate allo scopo di tutelare al meglio la privacy di chi le ha scritte; invitando, comunque, tutti i lettori a verificare le nostre risposte in base al proprio caso ed a contattare gli organi preposti. Si considerino queste risposte delle mere “infarinature” sugli argomenti posti

Utente: Ciao Aes, ho da poco attivato un servizio colf per i miei genitori, ma mi chiedevo se la colf potesse lavorare anche per me. Grazie!

AES: Al fine di agevolare ad ottemperare a quanto stabilito dai vari Decreti in successione e nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero della Salute e della Protezione Civile, sarebbe opportuno sospendere tali prestazioni concordando tra le parti (in forma scritta), con il criterio del buon senso, attuando un periodo feriale (opportuno soprattutto nel caso in cui il monte ferie residuo sia cospicuo) o anche anticipando le stesse per il maturando relativo, e/o  un recupero delle ore non lavorate in tempi successivi,  e/o una sospensione degli aspetti retributivi (aspettativa – sospensione periodo extraferiale – permessi non retribuiti).

Diverso è l’aspetto in riferimento ai comuni nei quali è posto il divieto di entrata/uscita: in tal caso è considerabile quale malattia, così come per l’eventuale ipotesi della quarantena posta dagli organi competenti o in autoisolamento, purchè documentata con apposita specifica da parte del medico competente (il trattamento è quello previsto da CCNL). Nel caso in cui non sia presente uno dei fattori indicati i precedenza e sia la lavoratrice che non abbia intenzione di prestare attività per proprio timore, è sempre opportuno giungere ad un accordo, tuttavia laddove non sia attuabile e/o il datore necessita della prestazione, si può esercitare l’istituto dei provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento.

Utente: Ciao AES, io e la mia famiglia abbiamo assunto una badante circa 6 anni fa e nei tempi di lavoro ci siamo sempre ritrovati; oggi, però, si è venuta a creare una situazione incresciosa. In poche parole vorremmo “imporre” delle ferie, è possibile?

AES: Sì. Bisogna rispettare quanto stabilisce l’articolo 18 del Ccnl domestico, relativo al godimento e alla gestione delle ferie delle badanti. Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio il lavoratore ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie (occorre proporzionare se i giorni lavorativi sono inferiore a sei). In caso di anzianità inferiore all’anno al lavoratore spettano tanti dodicesimi quanti i mesi di effettivo servizio prestato. La retribuzione dei giorni di ferie è maggiorata dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio (se il lavoratore soggiorna in luogo diverso). Le ferie non possono essere monetizzate (salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro).

Il periodo di ferie va concordato tra le parti (forma scritta). Le ferie non possono essere godute durante i periodi di preavviso di licenziamento, di malattia o infortunio. I lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare, in un unico periodo, le ferie di due anni. Per ogni giorno di ferie i lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, quelli con retribuzione a ore percepiranno una retribuzione pari a 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

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Utente: Buongiorno AES si può decidere di fare recuperare le ore non fatte in questo periodo? E poi: come deve essere fatto l’accordo per questo periodo di emergenza?

AES: Certo, c’è l’ipotesi recupero ore, se il lavoratore domestico non opera full time. È una strada percorribile se il lavoratore ha un monte ore in contratto che possa essere recuperato nei mesi successivi. L’accordo deve essere scritto. Non ci sono moduli, basta un file word firmato dalle parti. Nell’accordo si scrivono nome e cognome del datore di lavoro e del lavoratore e la data di inizio e di fine dell’accordo e le regole decise, per l’emergenza coronavirus. Servono le firme di entrambi e ognuna delle due parti ne tiene una copia. Si consiglia di custodire la copia per un periodo lungo di tempo, 10 anni.

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Utente: Ciao AES: la lavoratrice domestica che contrae il virus in quanto residente o semplicemente ha assistito una persona anch’essa contagiata, può aver diritto al riconoscimento di infortunio?

AES: In questo caso, quando deve essere fatta la denuncia?  Per quanto previsto dalle norme e disposizioni emanate il contagio in occasione di lavoro viene considerato infortunio, pertanto soggetto alle norme previste in tal caso, inviando denuncia alla sede competente (racc. a.r. o pec) con il relativo modulo corredato da certificazione medica ospedaliera (predisposta su mod.inail) entro 2 giorni dal momento che se ne è venuto a conoscenza ovvero dalla ricezione della certificazione.

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