Licenziare una badante: alcuni cambiamenti nel 2020
Il rapporto di lavoro domestico della badante può cessare per una delle seguenti cause:
1) interruzione del periodo di prova: durante il periodo di prova, che ha la finalità di consentire a datore e lavoratore di valutare il rapporto, le parti possono sempre recedere liberamente, anche se il dipendente non è un lavoratore domestico;
2) scadenza del termine: se il contratto di lavoro domestico è stipulato a tempo determinato, il rapporto cessa alla scadenza del termine, salvo proroghe o rinnovi;
3) risoluzione consensuale delle parti: in questo caso entrambe le parti, datore e lavoratore, si accordano per cessare il rapporto;
4) licenziamento della badante: il datore di lavoro può cessare unilateralmente il rapporto, anche senza addurre le motivazioni, ma deve riconoscere alla badante (o alla colf) il preavviso disposto dal contratto collettivo salvo l’ipotesi di giusta causa; in assenza di preavviso, o nell’ipotesi in cui il preavviso sia minore rispetto a quanto prescritto, alla badante (o alla colf) è dovuta l’indennità sostitutiva corrispondente ai giorni di mancato preavviso;
5) dimissioni: in questo caso è la badante (o la colf) a dover fornire il preavviso prescritto dal contratto (il preavviso previsto per dimissioni è minore rispetto a quello disposto per il licenziamento) o la corrispondente indennità sostitutiva, salvo che sussista una giusta causa di dimissioni: in quest’ultima ipotesi, è il datore di lavoro a dover corrispondere l’indennità alla collaboratrice domestica; per i lavoratori domestici non è prescritto l’invio delle dimissioni telematiche;
6) morte del lavoratore;
7) morte del datore di lavoro: in quest’ipotesi, il rapporto può terminare con il rispetto dei termini di preavviso, ma i componenti della famiglia possono manifestare la volontà di far proseguire il rapporto.
Cosa spetta alla badante?
La badante, terminato il rapporto, ha diritto, oltre all’ultima mensilità di stipendio, anche alla liquidazione delle ferie non godute e dei ratei di tredicesima non corrisposti. Come la generalità dei lavoratori dipendenti, colf e badanti hanno sempre diritto al Tfr, cioè al trattamento di fine rapporto, o liquidazione, una volta terminato il contratto, qualunque sia il motivo della cessazione del rapporto.
Come si calcola il Tfr della badante?
Il Tfr di colf e badanti si determina (dal 1° giugno 1982) utilizzando lo stesso meccanismo di calcolo stabilito per la generalità dei lavoratori:
1) la retribuzione annua corrisposta con continuità, comprensiva dell’eventuale indennità di vitto e alloggio, viene divisa per 13,5;
2) le quote annue accantonate sono incrementate dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, più il 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’Istat, con esclusione della quota maturata nell’anno
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