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Colf e Badanti: La Richiesta del Riesame Per l’indennità COVID-19

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Ad oggi molte sono stati i ringraziamenti per i nostri aggiornamenti e le nostre informazioni, e sicuramente un tema caldo degli ultimi mesi è proprio quello del riesame per l’indennità Covid-19, che ha rischiato di perdersi in pratiche burocratiche per migliaia di operatori domestici.

Via libera al riesame delle domande respinte per Indennità covid-19 Lavoratori Domestici.

I chiarimenti in un documento dell’Inps. I lavoratori domestici a cui sia stata respinta la domanda per l’indennità covid-19 possono chiedere il riesame. Come noto il DL 34/2020 ha introdotto un indennizzo di 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 in favore dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS appartenenti alle categorie di Colf e Badanti come regolate dall’attuale CCNL. Il beneficio spetta a condizione che alla data del 23 febbraio 2020:

a) risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS;

b) l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore;

c) non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.

I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata respinta dall’INPS, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico (sono esclusi, per espressa previsione di legge, i contratti di lavoro da emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020). Sia la durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, che il requisito della non convivenza con il datore di lavoro deve risultare dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020.

Il rigetto della domanda di indennità per Covid-19 ricorre nelle seguenti ipotesi:

a) titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020

b) percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020

c) titolarità di un rapporto di lavoro dipendente che rappresenti un ostacolo alla fruizione dell’indennità

d) assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta

e) assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo

f) assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operai agricoli a tempo determinato.

Contro il rigetto delle richieste di indennità, pur non essendo ammesso il ricorso amministrativo, è sempre possibile promuovere il ricorso di natura giudiziaria.

Gli esiti provvisori di rigetto della domanda vengono emessi nei casi in cui ai fini dell’accertamento della domanda sia necessario acquisire dati previdenziali trasmessi sia dalle gestioni Inps che da Enti esterni: in tali frangenti, infatti, è possibile che un determinato dato, al momento dell’istruttoria, non sia consolidato e, quindi, non risulti visibile a causa dei tempi amministrativi o per aggiornamenti dati ancora in corso.

 

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