Badante famiglia

Il badante o la badante può essere in “famiglia”?

La figura della badante è pressoché associata sempre alla figura di una persona esterna alla famiglia, se non, nella maggior parte dei casi, di una persona di nazionalità diversa da quella italiana.

AES DOMICILIO, tuttavia, applica come proprio marchio quello di un’assistenza che sia “familiare” al paziente affinché non si percepisca troppo quella distanza che non può che rendere meno efficiente il lavoro della badante; dall’altro lato, l’assistenza deve essere innanzitutto professionale, di fatti è proprio la capacità nello svolgere le proprie mansioni a determinare la scelta di una badante, prima che la sua capacità di far sentire a proprio agio il paziente; è di fatti primariamente importante che il paziente sia e stia “in mani sicure”.

Legalmente, è possibile assumere una moglie come propria badante o propria colf?

Ma, e questo è il punto del presente articolo, legalmente, è possibile assumere una moglie come propria badante o propria colf?

Ciò non sarebbe possibile, sebbene vi siano dei casi singoli. Ciò perché secondo la giurisprudenza, le mansioni svolte all’interno dell’ambito famigliare, tra coniugi, si devono intendere a titolo gratuito poiché rientrano a pieno titolo tra i “diritti e doveri reciproci dei coniugi” come stabili nel Codice Civile, art. 143.

Di fatti, oltre l’obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione all’interesse della famiglia, i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia, e del proprio coniuge.

Dunque tutto ciò è incompatibile con l’assunzione con scopi assistenziali. Tuttavia non sono pochi, infatti, i ricordi sui quali negli anni si è dovuta pronunciare la Cassazione, soprattutto nei casi di convivenze.

La legge prevede, infatti, alcune eccezioni anche nel caso di assunzione tra coniugi: un marito può assumere la moglie (o viceversa) solo qualora il datore sia grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile, cieco civile e fruisca dell’indennità di accompagnamento. Mentre è sempre possibile assumere come colf, badante o baby sitter un parente o un affine entro il terzo grado quando il rapporto di lavoro “sia provato”. La legge (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403) fa, infatti, esplicito “all’onere della prova”, quindi all’obbligo di dimostrare l’onerosità della prestazione e la subordinazione del lavoratore.

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