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I diritti della badante incinta

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Che diritti ha la lavoratrice domestica incinta?

Il datore di lavoro che decide di mantenere la colf convivente o la badante convivente incinta, dovrà tutelare la salute della lavoratrice fino ai 7 mesi di età del bambino, consentendole permessi per le visite ginecologiche e le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità.

Fermo restando che la famiglia può decidere di licenziare la lavoratrice domestica in qualunque momento, dando il dovuto preavviso, se decide di non farlo, non potrà adibirla al lavoro: nei i due mesi precedenti la data presunta del parto; per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; nei tre mesi dopo il parto; durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, se lo stesso avviene in data anticipata rispetto a quella presunta.

Inoltre, se la lavoratrice è addetta a lavori che, in relazione allo stato di gravidanza, sono troppo pesanti, il divieto viene anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto. Vieppiù, a colf ad ore e badanti ad ore spetta il trattamento economico e normativo di tutte le lavoratrici in congedo di maternità: ciò comporta un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione. Inoltre, i periodi di congedo di maternità vengono conteggiati nell’anzianità di servizio.

Ebbene, premessa l’applicabilità al rapporto di lavoro domestico della tutela della maternità di cui all’art. 2110 c.c., anche per tale rapporto di lavoro, in occasione della maternità, deve ritenersi sussistente il divieto di licenziamento per un periodo che, non essendo applicabile nè la l. n. 1204 del 1971, nè le convenzioni internazionali in materia, dovrà essere individuato dal giudice che, in mancanza di usi normativi e in caso di non applicabilità del contratto collettivo di categoria, determinerà equitativamente le modalità temporali del divieto di licenziamento della lavoratrice domestica in maternità, definendo i diritti e gli obblighi delle parti durante il periodo in cui tale divieto sia ritenuto operante (Cass. civile sez. lav., 22/06/1998).

Per maggiore conoscenza, si richiama altresì la sentenza del Tribunale di Napoli: esso si conforma a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, dall’Inps e dall’Ispettorato del Lavoro secondo cui, in ambito domestico, non è vietato licenziare la lavoratrice in stato di gravidanza. La conseguenza è che il licenziamento da parte del datore di lavoro (e, cioè, la famiglia presso cui si presta servizio) non configura una discriminazione nei suoi confronti – anche se deciso non appena la donna comunica la notizia – e, quindi, non si potrà chiedere nessun risarcimento. Esattamente il contrario rispetto a quanto previsto per la generalità delle lavoratrici dipendenti per le quali vige un divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione e fino al compimento di 1 anno di età del bambino.

Anche un’altra sentenza della Cassazione (2 settembre 2015, n. 17433), ha dichiarato che le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari possono essere licenziate durante la gravidanza. Più precisamente non è illegittimo per legge il licenziamento avvenuto dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno d’età del bambino, se si tratta di una lavoratrice nel settore domestico. E ciò significa che il recesso da parte del datore di lavoro non è qualificabile come illecito o licenziamento discriminatorio, ma può essere validamente esecutivo.

Nella specie, in base all’ex art. 62, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità), alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme relative al congedo per maternità e le disposizioni di cui agli articoli 6, 16, 17, 22 del Decreto stesso. Il lavoro domestico è invece escluso dalla normativa sul divieto di licenziamento della lavoratrice madre prevista, invece, dall’art. 54 del Testo unico sulla maternità e paternità.

In realtà, questo orientamento suscita più di una perplessità se si considera che il Ccnl sulla disciplina del rapporto di lavoro prevede l’applicazione delle norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri anche ai collaboratori domestici dall’inizio della gravidanza e fino alla cessazione del periodo di astensione per congedo di maternità.

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