licenziamento badante convivente aes dimicilio

La cessazione del rapporto di lavoro badante

Si parla di un argomento interessante rispetto al contratto delle badanti, ovvero il licenziamento.

Il rapporto di lavoro domestico può terminare per:

  • interruzione durante il periodo di prova: durante questo periodo, difatti, datore di lavoro e lavoratore possono recedere liberamente;
  • scadenza del termine, per il contratto di lavoro a tempo determinato;
  • risoluzione consensuale: avviene quando entrambe le parti, datore e lavoratore, desiderano chiudere il rapporto;
  • licenziamento: in questo caso il datore di lavoro deve fornire il preavviso previsto dal contratto collettivo per il lavoro domestico, a meno che il licenziamento non avvenga per giusta causa; in assenza di preavviso, è dovuta un’indennità sostitutiva;
  • dimissioni: in questo caso è il lavoratore a dover fornire il preavviso o la corrispondente indennità sostitutiva, a meno che non sussista una giusta causa di dimissioni (in quest’ultima ipotesi il datore di lavoro deve corrispondere l’indennità di preavviso al lavoratore); il collaboratore domestico è escluso dall’obbligo d’invio delle dimissioni telematiche;
  • morte del lavoratore;
  • morte del datore di lavoro: in questo caso, il rapporto può terminare con il rispetto dei termini di preavviso, ma i componenti della famiglia possono manifestare la volontà di far proseguire il rapporto, col consenso del lavoratore; i familiari conviventi, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati sino al momento del decesso.

Il datore di lavoro può recedere liberamente dal rapporto di lavoro con la badante convivente: si tratta del cosiddetto licenziamento «ad nutum», cioè non ha bisogno di spiegare le ragioni per cui licenzia la badante. Il datore di lavoro domestico, in caso di licenziamento, è tenuto a riconoscere alla badante, anche se badante ad ore, un periodo di preavviso, che non è dovuto solo nell’ipotesi in cui receda per giusta causa.

I termini di preavviso sono raddoppiati se il datore di lavoro intima il licenziamento prima del 31o giorno successivo al termine del congedo per maternità. Per mancato o insufficiente preavviso, il datore di lavoro deve corrispondere un’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione spettante per il periodo di preavviso non concesso.

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