Bonus Da €500 per Colf e Badanti: Come Richiederlo ed i Requisiti
Dopo mesi di denunciata trascuratezza da parte dello Stato italiano, a riguardo del ceto delle badanti e delle colf, il 28 Aprile si è previsto tale ceto nel decreto ministeriale (DPCM) eppure una cosa era sfuggita: la data entro cui regolarizzare i conti.
E’ vero, la situazione di emergenza aveva messo un po’ tutto e tutti in crisi, ma chi maggiormente ha risentito di questo contraccolpo è stato proprio il ceto delle badanti che si è ritrovato ad esser tagliato fuori.
Il decreto Rilancio riconosce un bonus di 500 euro mensili per aprile e maggio 2020 a favore di colf, badanti e baby sitter che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi con il datore di lavoro. L’indennità, da chiedere all’INPS, non è cumulabile con i bonus 600 euro riconosciuti per COVID-19 e non spetta ai beneficiari del reddito di emergenza (REM) o (a determinate condizioni) ai percettori del reddito di cittadinanza, nonché ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e a chi è titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Anche i lavoratori domestici potranno fruire di un supporto economico ma solo se in regola alla data del 23 febbraio 2020 e con un impegno lavorativo superiore a 10 ore settimanali, anche con più datori di lavoro.
Il decreto legge Rilancio all’art. 85 prevede una indennità di 500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, che sarà corrisposta, su domanda, dall’INPS. L’indennità non spetta:
- ai lavoratori che convivono con il datore di lavoro;
- ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
- ai percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità;
- ai percettori del reddito di emergenza (REM) istituito dallo stesso decreto legge “rilancio”;
- a coloro che beneficiano di altre indennità, in particolare quelle di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020 ossia del “bonus 600 euro, dell’indennità per i lavoratori dello spettacolo o del reddito di ultima istanza.
Gli interessati debbono presentare la domanda all’INPS, direttamente o avvalendosi di un Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e l’INPS erogherà l’importo dovuto in unica soluzione.
Per questa misura sono stanziati per l’anno 2020 460 milioni di euro, il cui utilizzo sarà monitorato dall’INPS sulla base delle domande ricevute. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori.
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