Colf e badanti covid

Qualche informazione su colf e badanti in rapporto al Coronavirus

Il coronavirus, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, se contratto sul lavoro è considerato infortunio e non malattia. Lo ha chiarito l’INAIL in una circolare. Infatti, per gli operatori sanitari, medici ed infermieri, per via della loro professione e dell’alta esposizione al virus, contrarre il coronavirus è direttamente collegato al loro lavoro. Per questo motivo l’evento viene considerato un infortunio sul lavoro.

Lo stesso vale per altre categorie di lavoratori esposti al rischio del contagio: si tratta di chi è a contatto con l’utenza, alla cassa, alle vendite, dei banconisti e del personale non sanitario che però lavora all’interno dell’ospedale o in famiglia. Per il resto dei lavoratori, al fine di poter qualificare il Coronavirus come un infortunio occorso sul lavoro, dovrà essere dimostrata la connessione tra lavoro e infezione da Coronavirus. Bisogna quindi contattare preventivamente la sede INAIL competente ed informarsi perché ovviamente dimostrare che il contagio sia avvenuto in famiglia non sarà così semplice.

anziani mascherina RSA Covid 19

Non sarà la famiglia datrice di lavoro domestico a pagare il congedo indennizzato Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. La precisazione arriva direttamente dall’Inps che ha chiarito come tale misura straordinaria contemplata all’articolo 5 del Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 debba essere direttamente pagata dallo stesso Istituto. Oltre a ciò, nella circolare n°116 del 02/10/2020 l’Inps introduce anche altri elementi chiarificatori validi per il settore domestico, in primis il fatto che anche colf, badanti e baby-sitter abbiano diritto a fruire di questo congedo indennizzato in caso di quarantena scolastica dei figli minori di 14 anni. Una novità poiché il decreto Cura Italia che per primo aveva introdotto nei mesi scorsi la possibilità di fruire di congedi straordinari, al contrario, lasciava fuori i genitori assunti come domestici, così come avveniva per il bonus baby sitter. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it
  • tramite il Contact center numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020. In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda. Se si è in possesso di un certificato medico per quarantena il periodo di assenza è equiparato a malattia attraverso il solito codice protocollo. L’eventuale periodo di assenza per quarantena preventiva o comunque non certificata che la badante osserva dev’essere gestito come ferie o assenza non retribuita o retribuita a scelta del datore di lavoro. Per il personale domestico al momento il fatto di stoppare l’attività senza documento medico deve considerarsi una scelta (spesso necessaria ma comunque non imposta dal datore di lavoro) in quanto non subentra INPS.

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