Gli eredi devono pagare la badante?
L’erede è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius nei limiti del valore dei beni ereditati.
Tra i creditori del de cuius potrebbe esservi la badante o colf che ha lavorato per assistere la persona anziana o malata.
In considerazione della particolarità del rapporto di lavoro domestico, in quanto tipico contratto fiduciario, le qualità personali delle parti assumono particolare importanza. Il sindacato ha sentito l’esigenza di regolamentare specificatamente i casi di morte per lavoro domestico in sede di formulazione del “CCNL”. datore di lavoro. Articolo 39, Società. Gli articoli 7 e 8 del CCNL sul lavoro domestico prevedono che “In caso di morte del datore di lavoro domestico, il rapporto può cessare previo rispetto del termine di preavviso. I familiari conviventi sono solidalmente responsabili della situazione familiare integrale dell’opera accumulata fino al momento della morte».
Quindi, secondo le indicazioni del Ccnl, parte del principio distingue:
- Eredi conviventi
Sono responsabili in solido per i punti occupazionali accumulati alla data del decesso solo i familiari conviventi derivanti da una situazione familiare. Ciò perché, attraverso la convivenza, i familiari conviventi con il datore di lavoro entrano in una certa misura a far parte del rapporto familiare e quindi fruiscono implicitamente delle prestazioni fornite dal collaboratore. I debiti salariali e di previdenza sociale possono essere rivendicati nei confronti degli eredi di diritto comune, con alcune limitazioni. Il reclamato, infatti, deve comprendere le responsabilità che si assumerà accettando l’eredità affinché la sua scelta possa implicare la sua responsabilità personale. Ciò significa che un lavoratore potrà avanzare un reclamo relativo ad un rapporto di lavoro con un datore di lavoro deceduto solo se il reclamo si basa su un documento preesistente alla data del decesso. - Eredi non conviventi
In questo caso la mancanza di convivenza fa sì che l’erede sia privo di conoscenze e quindi i collaboratori non potranno avanzare nei suoi confronti alcuna pretesa e/o pretesa di diritti retributivi e contributivi. Le uniche posizioni passive trasferibili agli eredi non conviventi sono quelle determinate giudizialmente o in corso di determinazione al momento della morte del datore di lavoro e, quindi, non opponibili senza alcun dubbio nei confronti degli eredi non conviventi. relazioni e credibilità. Pertanto il TFR riportato in calce all’ultima busta paga elaborata o le giornate di ferie non ancora godute possono essere pretese anche da eredi non conviventi, mentre non possono esserlo differenze di retribuzione, straordinari, ecc.
Chi deve pagare se la badante agisce in giudizio contro gli eredi
Se la badante convivente agisce in giudizio per ottenere il pagamento del proprio stipendio e ottiene una sentenza di accoglimento della propria richiesta e di condanna degli eredi, occorre distinguere due ipotesi. In particolare, si deve verificare se la sentenza ha condannato gli eredi al pagamento del compenso della badante:
- in qualità di titolari del rapporto di lavoro e quindi debitori in prima persona, oppure
- in qualità di eredi titolari di un debito ereditato dal de cuius
Nel primo caso, qualora il rapporto di lavoro si sia instaurato tra la badante e gli eredi (ciò avviene quando siano stati loro ad “assumere” la badante ad ore, impartire le direttive e gli orari di lavoro, o pagare in passato il compenso e/o i contributi), questi rispondono in prima persona del debito e quindi, a prescindere dall’accettazione dell’eredità (semplice o con beneficio di inventario) o dalla rinuncia, la badante creditrice potrà aggredire anche il loro patrimonio personale in virtù della sentenza di condanna.
Nel secondo caso invece, qualora il rapporto di lavoro sia sorto, tramite un contratto per badanti, tra badante e de cuius e doveva essere quest’ultimo quindi a corrisponderle il compenso, gli eredi diventano titolari del debito solo per effetto della successione. Ciò vuol dire che:
- se hanno accettato puramente e semplicemente l’eredità, dovranno rispondere del debito anche con i propri beni personali (i quali potranno quindi essere soggetti a pignoramento);
- se, invece, hanno accettato con beneficio di inventario, dovranno pagare i creditori del de cuius nei limiti del valore del bene ereditato. È quindi legittimo il precetto notificato agli eredi sulla base della sentenza di condanna ma l’eventuale pignoramento non può avere ad oggetto beni personali dell’erede;
- se hanno rinunciato all’eredità, nessuna azione sarà possibile contro di essi, in quanto non sono mai diventati eredi.
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Articolo aggiornato al 20/06/2024