badante e malattia

Badante in Malattia, che Fare?

Quando una badante si ammala, la gestione della situazione può risultare complessa per le famiglie e per il datore di lavoro, soprattutto perché questo tipo di assistenza è spesso essenziale per il benessere di una persona anziana o non autosufficiente.

La figura della badante è strettamente legata all’organizzazione della famiglia per la quale presta servizio: vediamo quindi come affrontare questa circostanza, analizzando i diritti della badante e i doveri del datore di lavoro, oltre a fornire suggerimenti pratici su come garantire continuità nell’assistenza.

Quando una badante va in malattia o subisce un infortunio la famiglia non è sempre in grado di gestire autonomamente l’assenza, ma avrebbe bisogno di un’ulteriore figura di supporto alle attività compiute solitamente dalla collaboratrice domestica.

La legge viene incontro a questa esigenza prevedendo la possibilità di assumere un’altra risorsa, mediante un contratto a termine, per il periodo di tempo di assenza della propria collaboratrice abituale.

In questo caso, non verrà applicata l’aliquota addizionale prevista per i normali contratti a termine.

Per usufruire di questo piccolo sgravio basterà indicare sul sito INPS, in sede di assunzione, la causale “sostituzione di lavoratore assente”.

Esiste poi un caso che potrebbe implicare una spesa economica maggiore da parte della famiglia: quando la badante in malattia è anche convivente, cioè vive in casa, ma a causa della malattia non può lavorare.

In questa situazione, la famiglia ospitante può decidere di allontanare temporaneamente la lavoratrice così da rendere convivente la badante assunta in sostituzione, ma questo comporta un obbligo per la famiglia, ovvero quello di riconoscere un’indennità di vitto e alloggio alla badante malata andando così ad aumentare la spesa.

Se la badante non è convivente le assenze per malattia o infortunio devono essere giustificate con il certificato medico che va spedito al datore di lavoro entro due giorni dall’inizio della malattia.

Se la lavoratrice è convivente, in questo caso non c’è l’obbligo di inviare alcuna documentazione a meno che la collaboratrice non si ammali quando non si trova sul posto di lavoro, ad esempio durante le ferie.

Il certificato in ogni caso dovrà accertare la malattia e indicare la prognosi di inabilità al lavoro (ovvero per quanto tempo la malata dovrà stare a riposo). Il certificato dovrà essere consegnato a mano o inviato tramite raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal suo rilascio.

C’è poi una particolarità del CCNL Badanti: secondo il contratto collettivo “le assenze non giustificate entro il terzo giorno, salve le cause di forza maggiore, si interpretano come dimissioni del lavoratore”.

Inoltre il CCNL stabilisce che la durata massima del periodo di malattia retribuito dipende dall’anzianità di servizio:

  • Malattia colf e badante per anzianità fino a 6 mesi di servizio.
    In questo caso il contratto nazionale prevede che il datore di lavoro riconosca 8 giorni di malattia pagati. Fino al 3° giorno consecutivo, con un importo pari al 50% della retribuzione globale giornaliera mentre dal 4° giorno in poi pari al 100% della retribuzione globale. Finito questo periodo si entra in quello di comporto, ovvero della conservazione del posto di lavoro.
  • Malattia colf e badante per anzianità da 6 mesi a 2 anni.
    Il contratto prevede che il datore di lavoro riconosca 10 giorni di malattia pagati nelle stesse modalità di cui sopra.
  • Malattia colf e badante per anzianità oltre i 2 anni.
    La regola stabilita nel contratto è che il datore di lavoro riconosca 15 giorni di malattia pagati.

Se la malattia si protrae oltre questi limiti, la badante ha il diritto di conservare il posto di lavoro per un periodo che varia a seconda dell’anzianità, ma non percepirà ulteriori indennità.

Nel caso in cui la malattia si prolunghi il termine del contratto a tempo determinato coincide con la scadenza del periodo di malattia della collaboratrice sostituita.

Si può licenziare la badante durante la malattia? Esistono due casi.

  • Se la collaboratrice domestica ha già superato il periodo di prova il licenziamento non può essere immediato: bisogna aspettare il cosiddetto periodo di comporto, cioè quel lasso di tempo che deve passare tra la notifica della fine del rapporto e il termine effettivo. Questo periodo varia in base dell’anzianità lavorativa della collaboratrice: fino a 12 mesi: 20 giorni; superiore a 12 mesi: 45 giorni
  • Se invece la malattia avviene nel periodo di prova o di preavviso, il contratto viene sospeso con effetto immediato

 

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