badante e tfr

Badante e il Trattamento di Fine Rapporto

“Badante” è un termine italiano che viene utilizzato per descrivere una persona che si occupa del sostegno e dell’assistenza di individui che non sono in grado di prendersi cura di se stessi a causa di età avanzata, malattia o disabilità.

Questo può includere l’assistenza con le attività quotidiane come il cibo, la pulizia, i bagni e la mobilità, nonché la compagnia e il supporto emotivo.

Alcune badanti vengono assunte per gestire la persona alcune ore durante la giornata, in base a quali sono le esigenze ed il momento di maggiore necessità; alcune badanti vivono con la persona (badante convivente) di cui si prendono cura, altre ancora lavorano durante la notte per le problematiche della persona da assistere.

Il termine “badante” si riferisce specificamente a coloro che forniscono questo tipo di assistenza in un ambiente domestico, piuttosto che in un ospedale o in una struttura di assistenza a lungo termine.

Detto questo trattiamo l’argomento legato al TFR.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5.

Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.

L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.

Vi è un passaggio particolare del trattamento di fine rapporto nel caso di indennità in caso di morte del lavoratore.

Ecco cosa succede:

  1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
  2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.
  3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.

 

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