Badante integrazione pensione

La Badante e l’integrazione minima: cos’è?

Molti si chiedono come poter pagare una badante, dal momento che la pensione dalla quale detrarre la spesa è di molto al di sotto della quota che occorre. A fronte di questo problema molte persone preferiscono “parcheggiare” i propri cari in alcune strutture, ignorando che vi siano delle agevolazioni proprio al fine di poter affrontare una situazione simile. Come ad esempio l’integrazione al trattamento minimo.

Posso pagare la badante con l’integrazione al trattamento minimo?

 

L’integrazione al trattamento minimo è un istituto introdotto dall’articolo 6 della legge 638/1983 che tutela i pensionati, al di sotto di un determinato livello di reddito, il cui assegno pensionistico non sia sufficiente a garantire una vita dignitosa. Qualora l’assegno sia al di sotto di un determinato importo fissato annualmente dalla legge il pensionato può avere diritto ad una integrazione.

In altri termini il trattamento minimo è un’integrazione che lo Stato, tramite l’INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il “minimo vitale”. In tal caso l’importo della pensione spettante viene aumentato (“integrato”) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. Il trattamento minimo per l’anno 2019 è fissato in 513,01 euro. Per cui le prestazioni a carattere previdenziale al di sotto di tale soglia possono essere oggetto di una integrazione al minimo.

I Requisiti – Per ottenere l’integrazione al minimo il soggetto deve soddisfare determinati requisiti di reddito in quanto non tutte le prestazioni al di sotto della soglia limite possono essere integrate. Vediamoli.

I limiti di reddito individuali – Se il soggetto non è coniugato, ovvero coniugato con persona legalmente ed effettivamente separata, il limite di reddito definito in via previsionale per il 2019 per il diritto alla totale integrazione è pari a 6.669,13 euro; mentre l’integrazione parziale può essere concessa oltre la predetta cifra e sino a 13.338,26 euro (cioè due volte il trattamento minimo dell’anno in questione). Oltre tale cifra è esclusa l’integrazione.

Ad esempio un pensionato che ha un reddito annuo di 5mila euro ed una pensione di 150 euro potrà contare sull’integrazione in misura piena, pari a 513 euro al mese; se ha un reddito invece di 10mila euro potrà ottenere solo un’integrazione parziale della pensione in misura pari a 256 euro al mese (13.338 € – 10.000 € / 13) e raggiungerà un assegno di 406 euro al mese. L’integrazione parziale è riconosciuta, comunque, nel limite massimo di 513 euro.  Nessuna integrazione sarà riconosciuta se il pensionato avesse 14mila euro di reddito annuo.

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