Il "Me too" delle badanti

Il “Me too” delle badanti

Me too, anch’io. Sono bastate appena due parole usate da migliaia di donne in tutto il mondo per dare il via al movimento contro le molestie sessuali premiato oggi dal Time come persona dell’anno.

Un movimento nato sulla scia dello scandalo Weinstein e divenuto ben presto valvola di sfogo di quanti, almeno una volta nella vita, sono stati vittime di violenze sessuali e hanno scelto di denunciarle pubblicamente dopo averle tenute nascoste per anni. Da qui l’uso dell’ormai celebre hashtag #MeToo.

Difficile da provare il Me Too per colf e badanti. Tentare di far cedere la badante alle avances, offrendole soldi in cambio di “prestazioni” non previste, e ricordandole chi comanda in casa, non fa scattare il reato di tentata violenza sessuale.

La Cassazione bolla il comportamento dell’imputato come una vicenda di grottesco squallore, lasciandola però fuori dal raggio d’azione del giudice penale. A casa mia comando io – I giudici hanno così respinto il ricorso di una signora rumena, classe 1979, che era stata costretta a subire le attenzioni di un “signore” che aveva 37 anni più di lei, ed era il genero della donna che assisteva. L’uomo, condannato in primo grado per tentata violenza sessuale con la minaccia del licenziamento, aveva paradossalmente dalla sua parte proprio le registrazioni fatte a sua insaputa dalla lavoratrice.

Colloqui valorizzati dai giudici perché l’imputato nel chiedere «di avere con lui un approccio di natura sessuale, si dichiara bensì disposto a pagarla, ma non le indirizza alcuna minaccia , anzi la invita a soddisfare la sua richiesta “per favore” od anche “per piacere”». Né basta che dalla domanda di una “cortesia” si passi a frasi come “chi sta a casa mia deve fare quello che dico io”.

Espressione di tipo «meramente declaratorio priva di un’effettiva idoneità a limitare la volontà del soggetto cui la stessa era rivolta e, comunque, non foriera di alcuna conseguenza negativa per costui».

Mancano la prova della minaccia del licenziamento, anche se alla fine era arrivato, e degli approcci violenti, per cui non è sufficiente la testimonianza della diretta interessata, considerata “opaca”. Ad escludere che la badante avesse un timore reverenziale nei confronti del suo pressante “corteggiatore” c’è anche una colorita espressione che la donna gli aveva rivolto nel rifiutare le «istanze erotiche».

La Cassazione sottolinea che neppure la Corte d’Appello nell’escludere il reato aveva messo in dubbio la circostanza che l’attempato signore avesse «con insistenza degna probabilmente di miglior causa, più volte chiesto di cedere alla sue profferte sessuali, anche dichiarandosi disposto a compensarla materialmente ove lei avesse ceduto a tali inviti, ma ha escluso che siffatte sollecitazioni abbiano superato il limite, moralmente certo deprecabile ma penalmente irrilevante della grottesca e inurbana, ma si ribadisce, penalmente non sanzionabile, richiesta di amori ancillari».

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