badante condominio

Esiste la Badante di Condominio?

Ultimante si sta parlando molto del servizio offerto da alcune “badanti” presso interi condomini.

Andiamo allora a scoprire in che modo si può assumere questa figura, che in realtà non può essere definita “badante”, che lavori può svolgere e come si definisce.

Arriva nei condomini l’assistente familiare: potrà occuparsi dei bambini o degli anziani del palazzo usufruendo anche degli spazi condominiali.

La nuova figura è una delle novità del contratto collettivo nazionale dei portieri .

La nuova figura di lavoratore svolgerà, in appositi spazi condominiali (se autorizzati) o all’interno della propria abitazione (se interna al condominio) ovvero nelle proprietà esclusive di uno o più condomini, servizi per la prima infanzia o per persone anziane autosufficienti in favore dei condomini o di una parte di essi.

Nel Ccnl viene precisato che coloro che usufruiranno di tale servizio se ne assumeranno le relative spese.

La nuova figura si aggiunge a quella dell’assistente condominiale chiamato a compiti di natura diversa, come il disbrigo di pratiche amministrative anche attraverso strumenti informatici.

Ora parliamo più nello specifico del Contatto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

Il livello a cui devono essere assunte le “badanti” di condominio è :

  • D3) Assistenti condominiali che, su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condòmini o di una parte degli stessi che, in tal caso, se ne assumono le spese
  • D4) Lavoratori che svolgono, in appositi spazi condominiali se autorizzati, o all’interno della propria abitazione se inserita nel contesto condominiale, ovvero all’interno delle proprietà esclusive di uno o più condòmini, servizi per la prima infanzia o per persone anziane autosufficienti o più in generale attività relative alla vita familiare in favore dei condòmini o di una parte di loro. Coloro che usufruiscono del servizio se ne assumono le spese.

Rientrano nelle mansioni dei lavoratori con profilo professionale D3) quelle, a titolo esemplificativo, relative al disbrigo di pratiche amministrativo/contabili e commissioni di vario genere anche a mezzo di strumenti informatici (acquisti, ritiro delle comunicazioni postali e simili).

Rientrano nelle mansioni dei lavoratori con profilo professionale D4) quelle inerenti, a titolo esemplificativo, ad: attività per la prima infanzia; attività per persone anziane autosufficienti.

Alcune indicazioni sul periodo di prova che è il seguente: per i lavoratori con i profili professionali D), dell’art. 18, due mesi.

L’orario di lavoro dei lavoratori di cui ai profili professionali D3) dell’art. 18 è di 40 ore settimanali e può essere distribuito su un arco di 5 o 6 giornate.

La durata del lavoro effettivo per i lavoratori di cui ai profili professionali D4 dell’art. 18 non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali e deve risultare da atto scritto.

La “badante”, assistente in condominio, ha diritto al riposo settimanale in una giornata di norma coincidente con la domenica.

Il giorno di riposo settimanale comunque viene indicato nella lettera di assunzione.

Ai lavoratori con profili professionali D4, di cui all’art. 18 è dovuta una retribuzione oraria proporzionata alle ore di lavoro effettivo.

La retribuzione è così articolata: salario conglobato, di cui al successivo art. 134, eventuali indennità a carattere continuativo, gli scatti di anzianità di cui all’art. 115.

In realtà questo tipo di servizio non essendo classificato come ruolo di badante , contrattualizzato come collaboratore domestico, è poco utilizzato e limitato nei servizi che offre.

 

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