badante in aspettativa

Cosa Fare per la Badante in Aspettativa

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Cos’è l’aspettativa e quando può essere richiesta dalla badante

L’aspettativa è un periodo di sospensione temporanea del rapporto di lavoro, durante il quale il lavoratore non presta servizio e non percepisce retribuzione.

Può essere richiesta per diversi motivi, che vanno da esigenze personali o familiari a motivi di salute o studio. Durante l’aspettativa, il posto di lavoro è tutelato, ossia la badante convivente o la a badante a ore mantiene il diritto a riassumere la propria posizione una volta terminato il periodo di sospensione.

In genere l’aspettativa viene richiesta quando la badante ha già usufruito dei giorni di ferie ma ha bisogno di un altro periodo di astensione dal lavoro per delle questioni personali.

Nel corso del rapporto, le parti possono concordare un periodo di aspettativa o sospensione del contratto, nel caso, ad esempio, le ferie siano già state tutte godute oppure nel caso il collaboratore voglia assentarsi per motivi personali per un determinato periodo.

Le badanti hanno la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali o familiari.

Tuttavia, è importante sapere che la concessione dell’aspettativa non è obbligatoria per il datore di lavoro.

La richiesta deve essere motivata e presentata per iscritto, e la durata dell’aspettativa può essere concordata tra le parti.

Nel caso in cui la badante si ammali gravemente e non possa lavorare per un lungo periodo, può richiedere un’aspettativa per motivi di salute. Questa aspettativa è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (CCNL), che prevede specifiche tutele per i lavoratori domestici. In caso di malattia, infatti, la badante ha diritto a una tutela lavorativa per un determinato periodo, variabile in base alla durata del rapporto di lavoro.

Durante il periodo di aspettativa il datore conserva il posto di lavoro al collaboratore che quindi non può essere licenziato fino al termine dell’aspettativa richiesta.

Come procedere in caso di assenza non retribuita della badante o sospensione

  • La collaboratrice dovrebbe fare al datore richiesta scritta per il periodo di aspettativa in modo che, nel caso di controlli Inps, il datore possa giustificare il mancato pagamento dei contributi per quel periodo
  • In seguito é necessario indicare l’assenza in busta paga

La causale da indicare é diversa in base ai seguenti casi:

  •  Assenza per aspettativa richiesta dal collaboratore oppure dovuta ad assenza ingiustificata
    Nell’inserimento mensile va indicato il codice AD di aspettativa per sospensione (senza alcuna specifica di ore), per tutti i giorni consecutivi anche non lavorativi. Tale codice non prevede il pagamento della retribuzione e dei contributi e ,se segnato per più di metà mese all’interno dello stesso mese, non prevede nemmeno la maturazione dei ratei tfr, ferie e 13esima.
  • Assenza temporanea. Non si tratta di un vero e proprio periodo di aspettativa ma solo di un’assenza prolungata. Per quanto riguarda la comunicazione all’Inps rispetto ai contributi, per i periodi di assenza, non vengano pagati.
     Solo se il collaboratore rimane in aspettativa per un intero trimestre contributivo l’Inps richiede una comunicazione preventiva di sospensione contributiva.

Rispetto alle festività che cadono durante il periodo di aspettativa AD,  non vanno pagate.

Durante l’aspettativa, il datore di lavoro può decidere di assumere una badante sostitutiva per coprire il periodo di assenza. Questa sostituzione può avvenire tramite un contratto a tempo determinato, che scadrà automaticamente quando la badante titolare riprenderà servizio.

La richiesta di aspettativa da parte di una badante è uno strumento importante che consente di affrontare situazioni personali, familiari o di salute senza perdere il posto di lavoro. Sebbene non sempre obbligatoria, l’aspettativa è un diritto tutelato in molti casi, come la malattia o la maternità. Per il datore di lavoro, è importante gestire questa situazione con trasparenza, valutando le esigenze della famiglia e dell’assistito, ma anche rispettando i diritti del lavoratore.

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Articolo aggiornato al 3/10/2024