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Tutela madri lavoratrici: cosa prevede la legge

TUTELA MADRI LAVORATRICI

I diritti delle mamme che lavorano sono garantiti dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) cui si aggiungono le disposizioni introdotte in via sperimentale dalla L. 92/2012. L’obiettivo delle norme è proprio quello di evitare che le donne siano costrette a rinunciare al loro percorso professionale e quindi alla carriera. Le disposizioni sono volte a garantire strumenti, anche economici, che permettano alle mamme di tornare al lavoro e cercano di incentivare un coinvolgimento maggiore degli uomini alla vita familiare. AES Domicilio ci tiene a promuovere la tutela madri lavoratrici, in quanto molte delle nostre badanti a Milano sono anche madri e lavorano per garantire la giusta assistenza agli anziani.

Proprio per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, oltre alle novità previste dalla L. 92/2012, altre modifiche sono state introdotte per l’assenza del lavoratore a causa di malattia del figlio e dal decreto-legge 216/2012 (Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione europea) confluito nella Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) che affida alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere delle norme che permettono ai genitori (padri e madri) di gestire il congedo parentale suddividendolo in ore, per esempio scegliendo di lavorare mezza giornata.

Tutela madri lavoratrici: le ultime novità

Da ultimo, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n.80 attua la delega prevista dalla Legge n.183/2014 per facilitare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, in particolare quella dei genitori anche adottivi e affidatari.

Si tratta di un intervento normativo basato principalmente su una rivisitazione della normativa già esistente (Testo Unico sulla Genitorialità) con l’obiettivo di proteggere i settori più sensibili e di recepire le pronunce della Corte Costituzionale degli ultimi anni. Le novità riguardano anche i lavoratori autonomi e parasubordinati, attuando quindi un’universalizzazione delle tutele previste per la genitorialità.

In particolare si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate:

È vietato adibire al lavoro le donne:

  1. durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
  2. per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
  3. durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.

Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.

Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.

Dimissioni volontarie e tutela madri lavoratrici

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.

Questi interventi normativi si sono moltiplicati nel tempo in quanto tale settore fa parte di quelle materie soggette a continui mutamenti e trasformazioni dettate dalla società e dalla cultura: si può notare infatti un costante miglioramento della sensibilità volta alla concretizzazione delle pari opportunità ed al raggiungimento di un miglior tenore di vita per mamme e papà che scelgono sempre meno di concepire un figlio. Scopri tutti i diritti e doveri badante convivente.