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Assistenza sociale per lavoratori e inabili al lavoro

Assistenza sociale per lavoratori e inabili al lavoro

AES Domicilio offre servizi di assistenza anziani a domicilio, aiutandoti nella ricerca di una badante convivente. Gli anziani sono stati lavoratori, e siamo convinti che l’assistenza sociale per i lavoratori e gli inabili al lavoro sia un diritto fondamentale e come tale debba essere tutelato. Oggi vogliamo analizzare l’articolo 38 della Costituzione italiana, che parla proprio di assistenza sociale e previdenza, sia pubblica che privata.

Art. 38 della Costituzione: assistenza e previdenza

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siamo preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.

Ci soffermiamo in particolare sui comma primo e secondo, riportando dal testo originale. Il testo definitivo ebbe una complessa elaborazione a causa delle molteplici proposte di coloro che si preoccuparono soprattutto di porre le basi per una sostanziale riforma dell’ordinamento previdenziale. Il relatore Ghidini osservò che la Costituzione aveva inteso:

“con la formulazione dell’art. 38 di mettere in luce la differenza che corre fra assistenza e previdenza nonché di stabilire il campo entro il quale si devono attuare le due provvidenze”, e di “stabilire chi siano i titolari sia del diritto all’assistenza e alla previdenza, sia dell’obbligo correlativo”

Assistenza e previdenza: riflessioni da Onorevoli

L’on. Mazzei propose la soppressione delle parole “al mantenimento e”, osservando che lo Stato “deve assumere solo gli impegni che può effettivamente mantenere” , ma il relatore Ghidini non accettò la proposta (poi respinta in sede di votazione) e affermò che

“la Costituzione ha creduto di porre questo obbligo (dello Stato) del mantenimento, il quale potrà essere ridotto anche al puro necessario, appunto perché si tratta del diritto alla vita, del diritto fondamentale, di un bisogno insopprimibile”.
“Ogni cittadino che, a motivo dell’età, dello stato fisico o mentale o di contingenze di carattere generale, si trovi nell’impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati di assistenza”.

L’on. Togni a tal proposito affermò di “non aver voluto affrontare il problema molto dibattuto se l’assistenza e la previdenza debbano essere a carico dello Stato o della produzione ovvero a carico dell’uno e dell’altra”, perché a suo avviso la questione riveste un “carattere secondario che dovrà essere comunque precisato dalla legge speciale.

Assistenza privata per lavoratori

Tale ultimo comma fu accettato dalla Commissione perché – affermò il relatore Ghidini – “non pensiamo che lo Stato debba avere dell’assistenza un monopolio” e dal contenuto nel testo concordato proposto dai Gruppi più importanti dell’Assemblea, si deduce un obbligo generale dello Stato a provvedere al mantenimento oltre che all’assistenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari alla vita . “Il legislatore futuro abbia una libertà più ampia e possa adottare i criteri che gli appariranno più adatti alla situazione e più efficaci”, e per non costringere la futura legislazione in materia di previdenza e assicurazione sociale a seguire soltanto i criteri “di assistenza mutualistica” che sono oggi in vigore.

Il quarto comma subì le critiche serrate dei sostenitori della tesi che lo Stato non debba accollarsi il gravissimo onere dell’assistenza e della previdenza sociale. Fu rilevato che: la complessità dell’organizzazione e l’insufficienza dell’attuale ordinamento (Camangi) impongono che la Costituzione non cristallizzi la situazione quale è oggi; bisogna affidare agli stessi lavoratori la gestione degli istituti previdenziali. L’emendamento Camangi non fu approvato.

Dell’ultimo comma v’è da aggiungere che, nell’interpretazione degli onorevoli Laconi e Cingolani, i quali parlarono a nome dei presentatori della formula approvata dall’Assemblea, il termine assistenza, in questo caso, comprende anche il concetto di previdenza.